Contrattazione

Accordo per l’apprendistato degli edili di industria e cooperative

di Paola Sanna

Il 4 aprile 2019 sono stati sottoscritti l'articolo 92 del Ccnl Industria e l'articolo 31 del Ccnl Cooperative in materia di apprendistato nel settore edile.

La normativa contrattuale si applica per tutti i rapporti di lavoro in apprendistato stipulati a decorrere dal 1° aprile 2019.

Periodo di prova e di preavviso
Per tutte le tipologia di contratto viene previsto:
- un periodo di prova per gli impiegati pari a quello previsto per qualsiasi livello dall'articolo 42 del Ccnl Industria e dall'articolo 8 del Ccnl Cooperative, mentre per gli operai la durata è pari a 8 settimane di lavoro effettivo;
- la possibilità per l'apprendista di recedere dal contratto con un periodo di preavviso della durata prevista agli articoli 32 e 71 del Ccnl Industria e agli articoli 81 e 111 del Ccnl Cooperative.

Limiti numerici e tutor
Il numero di apprendisti non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto al numero totale dei lavoratori specializzati e qualificati. Particolare rilievo viene dato alla figura del tutor/referente aziendale, che può essere il titolare dell'impresa, un socio, un familiare coadiuvante ovvero un lavoratore qualificato con adeguate competenze.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
La durata del contratto non può eccedere i 4 anni previsti nel caso in cui l'apprendista prosegua l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale.
Per quanto attiene il trattamento retributivo è prevista l'applicazione di percentuali riferite alla retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, percentuali che crescono in relazione ai semestri di durata del contratto. Le percentuali sono le seguenti:
- 65% e 70% rispettivamente per il 1° e il 2° semestre;
- 75% e 80% rispettivamente per il 3° e il 4° semestre;
- 85% e 90% rispettivamente per il 5° e il 6° semestre;
- 90% dal 7° semestre.

All'apprendista viene attribuito:
- il secondo livello di inquadramento nel caso di conseguimento di specializzazione tecnica superiore o diploma di formazione professionale o di istruzione secondaria superiore;
- il primo livello di inquadramento in tutti gli altri casi.

Apprendistato professionalizzante
La durata del contratto varia in relazione alle lavorazioni a cui viene adibito il lavoratore e al livello di inquadramento. Sono previsti contratti di durata pari a 36 mesi ovvero a 48 mesi. Il trattamento economico prevede una retribuzione che è compresa tra il 72% a inizio periodo ed il 90% a fine periodo formativo.

Apprendistato di alta formazione e ricerca
Le parti, in considerazione dell'importanza di questa tipologia contrattuale, si impegnano a stipulare convenzioni con istituti tecnici e professionali, università e istituti di ricerca per favorire la formazione dei lavoratori e la nascita di progetti innovativi nelle imprese.
Per quanto riguarda il trattamento economico è prevista l'applicazione di una percentuale di riduzione della retribuzione compresa tra il 30% e il 10 % a fine periodo, per i livelli dal secondo al settimo.

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