Contrattazione

Agenzie di somministrazione, procedura in mancanza di occasione di lavoro

di Michele Regina

Il 2 luglio 2019 Assosomm e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Felsa - Cisl, Nidil - Cgil, Uiltemp hanno concordato che fino al prossimo 1° novembre 2019 continuerà ad applicarsi la «procedura in mancanza di occasione di lavoro» di cui all'articolo 25 del Ccnl 7 aprile 2014 nella sua versione originaria, anteriore quindi a quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 21 dicembre 2018, facendo comunque salve le sole nuove disposizioni relative alla durata del cosiddetto periodo di disponibilità della procedura e ai nuovi importi dell'indennità di disponibilità, differendo, invece, al prossimo 1° novembre le altre novità previste dal rinnovo sul tema specifico.

Si ricorda che le Agenzie per il lavoro sono obbligate a rispettare una determinata procedura definita appunto «procedura in mancanza di lavoro» prima di procedere al licenziamento per g.m.o. del lavoratore assunto a tempo indeterminato e non utilmente ricollocato nel periodo della procedura in altra missione di lavoro congruente con il profilo del lavoratore interessato.

Il lavoratore per accedere alla procedura dovrà avere un'anzianità di 30 settimane, derogabile in particolari situazioni, comprensive di eventuali periodi di disponibilità, presso lo stesso utilizzatore. La procedura in discorso è finalizzata alla definizione di un percorso di qualificazione e riqualificazione professionale per favorire il reperimento di occasioni di ricollocazione del lavoratore nell'arco di sei/sette mesi.

Durante tale periodo l'agenzia corrisponde al lavoratore un compenso mensile pari a € 1.000,00 comprensivo del Tfr. In caso di lavoratori part-time l'importo è riparametrato in base all'orario di lavoro con un minimo mensile di € 500,00 comprensivo del Tfr.

Nel caso in cui la procedura non abbia procurato occasioni di lavoro l'agenzia può procedere alla risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo con preavviso.

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