Contrattazione

Somministrazione, al via l’incentivo alle Agenzie per i ricollocati

di Michele Regina

L’ultimo accordo di rinnovo del Ccnl Agenzie di somministrazione di lavoro sottoscritto il 21 dicembre 2018 ha rivisitato il piano degli incentivi per le agenzie che assumano o abbiano in carico lavoratori temporanei a tempo indeterminato.

In particolare, l’articolo 5 dell’accordo prevede incentivi riconosciuti dalla Bilateralità di settore pari a:
a) un incentivo annuale di 1.000 euro in caso di missione pari ad almeno 12 mesi continuativi. Tale incentivo viene riconosciuto annualmente, per un massimo 3 annualità, sempre nel caso in cui la missione abbia durata pari a dodici mesi;
b) un rimborso pari all'importo di una mensilità dell'indennità di disponibilità in caso di ricollocazione del lavoratore presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi (ai sensi dell'art. 32 o dell'art. 25 del c.c.n.l.). Qualora il lavoratore venga ricollocato nei primi 30 giorni di disponibilità il rimborso viene riparametrato rispetto alla indennità effettivamente erogata al lavoratore;
c) nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, anche con riferimento agli accordi di cui all'articolo 1, comma 3, punto 3, lett. D) della presente Intesa, al fine di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori, le parti possono individuare nuovi strumenti di incentivazione, nell'ambito della bilateralità di settore, finalizzati alla stabilizzazione/ricollocazione dei lavoratori.

La Bilateralità ha reso operativo il punto b) sopra riportato , con nota dell'Ebitemp del 27.8.2019.

In particolare la Bilateralità di settore, come detto , ha reso operativo il rimborso pari all'importo di una mensilità dell'indennità di disponibilità in caso di ricollocazione di un lavoratore a tempo indeterminato assunto per scopo di somministrazione presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi (ai sensi dell'art. 32 o dell'art. 25 del CCNL). Il rimborso di una mensilità della indennità di disponibilità può essere richiesto solo per i lavoratori ricollocati a partire dal 1° gennaio 2019.

Quindi se un lavoratore, in disponibilità in relazione all’articolo 32 o 25 del Ccnl delle Agenzie, è ricollocato a decorrere da gennaio 2019 utilmente in missione per più di sei mesi presso un altro utilizzatore l'Agenzia, il datore di lavoro e non utilizzatore, ha diritto a 800 euro ( disponibilità ex art. 32 del CCNL cit. ) ovvero 1.000 euro (disponibilità art.25 stesso ccnl cit. ove full time).

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