Contrattazione

Rinnovato il contratto collettivo per il settore dei materiali lapidei

di Silvia Cainelli

Lo scorso 29 ottobre, tra Confindustria Marmomacchine, Anepla e Fillea - Cgil, Filca - Cisl, Feneal - Uil, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del ccnl 28 giugno 2016, applicabile ai dipendenti di aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Tale accordo decorre dal 1° aprile 2019 e scade il 31 marzo 2022 sia per la parte normativa, sia per la parte economica.

Aumenti retributivi e nuovi minimi
L'ipotesi di rinnovo in commento prevede un aumento contrattuale complessivo di euro 97,00 per il livello C da riconoscere in tre tranches:
- euro 29,10, dal 1° giugno 2019;
- euro 19,40, dal 1° dicembre 2020;
- euro 48,50, dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo minimo retributivo per il livello di inquadramento predetto risulta quindi pari, con decorrenza 1° giugno 2019, a euro 1.311,74.

Contratto a tempo determinato
In materia di contratto a termine viene riscritto l'articolo 14 adeguandolo alle vigenti disposizioni di legge previste dal Dlgs 81/2015, così come modificato dal Dl 87/2018, modificando i limiti di durata e quantitativi: non possono essere assunti infatti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Elemento di garanzia retributiva (Egr)
Con decorrenza 1° giugno 2019 viene previsto un aumento dell'elemento di garanzia retributiva. Tale importo, pari a 190,00 euro lordi annui, spetta ai lavoratori dipendenti da aziende in cui non vi sia contrattazione aziendale e che non percepiscano altri trattamenti individuali o collettivi oltre a quanto spettante in applicazione del ccnl.

Si ricorda inoltre che:
- viene erogato in un'unica soluzione con le competenze del mese di giugno;
- viene corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1°gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- è proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;
- viene riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale;
- è comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il Tfr;
- non viene corrisposto dalle aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Per quanto attiene la previdenza complementare sono previsti due aumenti dell'aliquota a carico del datore di lavoro per il Fondo Arco:
- dal 1° luglio 2020 un incremento dello 0,35% (nuova aliquota all'2,15%);
- dal 1° giugno 2021 un incremento dello 0,35% (nuova aliquota all'2,50%).

Anche in materia di assistenza sanitaria integrativa viene stabilito un aumento della contribuzione a carico dei datori di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, i datori di lavoro saranno chiamati al versamento di un importo mensile di 15,00 euro per ogni dipendente in forza (oggi 13,00 euro).

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