Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per lapidei, laterizi, cemento Pmi Confapi

di Cristian Callegaro

Attraverso il verbale di accordo 10 novembre 2020, Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno rinnovato i contratti collettivi nazionali di lavoro lapidei del 27 febbraio 2019, cemento del 24 gennaio 2017 e laterizi del 23 giugno 2017. Da questo momento il contratto collettivo assume la denominazione di Ccnl dei materiali da costruzione.

L'accordo decorre dal 1° luglio 2019 e scadrà il 30 giugno 2022. Attraverso il rinnovo vengono aumentati i minimi tabellari dei tre settori con decorrenza settembre 2020, febbraio 2021 e gennaio 2022. Entro i sei mesi antecedenti alla scadenza del contratto sarà definita una classificazione unica dei 3 settori.

In materia di bilateralità, le aziende non aderenti al sistema dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari a 25,00 euro mensili, per 13 mensilità. Tale importo, che non è assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il Tfr e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni di bilateralità dovute al lavoratore.

In materia periodo di comporto in caso di malattia, per il periodo di assenza il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 14 mesi. Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il dipendente, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi. I lavoratori affetti da gravi malattie, neoplasie o sottoposti al trattamento di emodialisi, al superamento dei limiti di conservazione del posto potranno usufruire, previa richiesta scritta, del prolungamento del periodo di comporto fino a un massimo di 12 mesi. Al superamento di tali limiti, il lavoratore sottoposto a trattamento di emodialisi o affetto da neoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie potrà usufruire - se preventivamente richiesto in forma scritta - dell'aspettativa per malattia, non retribuita né computata agli effetti dell'anzianità di servizio, né di alcun istituto contrattuale, per un massimo di 12 mesi.

Sempre in materia di malattia vengono inoltre previsti specifici trattamenti economici per i tre settori. A decorrere da gennaio 2022 la contribuzione totale da destinare al Fondo Altea (assistenza sanitaria integrativa) è pari a 13,00 euro (settore lapidei), 10,00 euro (settore laterizi) e 13,00 euro (settore cemento).

In materia di apprendistato professionalizzante, l'assunzione di nuovo personale è subordinata alla prosecuzione del rapporto con contratto a tempo indeterminato di almeno il 51% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Il contratto di apprendistato professionalizzante è ammesso per il livello dal 6° in su. La durata minima è di 6 mesi, quella massima è di 36 mesi (18 mesi per il conseguimento delle qualifiche inquadrate al 6° livello).

L'inquadramento e il relativo trattamento economico degli apprendisti sono i seguenti:
- primo periodo, non superiore a 12 mesi: fino a 2 livelli sotto quello di destinazione e retribuzione corrispondente a quella minima del livello iniziale;
- secondo periodo, non superiore a 12 mesi: 1 livello sotto quello di destinazione e retribuzione corrispondente a quella minima prevista per tale livello inferiore. Per il settore lapidei fa eccezione la categoria 6°, la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di destinazione (categoria 6°);
- terzo periodo, durata residua: inquadramento di cui al secondo periodo e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
Agli apprendisti sarà riconosciuto il 90% del premio di risultato previsto per il lavoratore di analogo livello.

Novità sono poi previste in materia di lavoro a tempo determinato, contratto di somministrazione, lavoro a tempo parziale e previdenza integrativa.

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