Contrattazione

Rinnovato il contratto collettivo nazionale per il settore dell’industria degli occhiali

di Paola Sanna

In data 4 dicembre 2020, Anfao assistita da Confindustria Moda con Femca – Cisl, Filctem - Cgil e Uiltec – Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per addetti di aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria.

L'accordo propone numerosi interventi a modifica del previgente Ccnl e riporta in allegato delle linee guida rispetto allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità sociale delle imprese. Altri interventi riguardano invece il trattamento economico, la disciplina del contratto a termine, la rivisitazione di alcuni aspetti del contratto a tempo parziale.

Si propongono, di seguito, alcune delle modifiche introdotte dal verbale di rinnovo.

Decorrenza e durata. Il nuovo contratto collettivo decorre dall'1 gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022. Sono fatte salve le diverse decorrenze legate alla parte retributiva, mentre la decorrenza dei singoli istituti contrattuali che subiscono modifiche decorre dal 5 dicembre 2020, giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Distribuzione del Ccnl. Le aziende che applicano il contratto collettivo sono tenute a fornire gratuitamente una copia del testo contrattuale a tutti i lavoratori; per gli aderenti ad Anfao il testo è disponibile in versione digitale e pertanto può essere messo a disposizione con utilizzo di strumenti informatici.

Contratto a tempo determinato. Il numero complessivo massimo di contratti a tempo determinato stipulabili è pari al 30% medio annuo, rispetto al numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato all'1 gennaio di ogni annualità.
In questa percentuale sono computabili anche i soggetti in somministrazione a termine. I datori di lavoro che occupano fino a 5 unità possono stipulare 2 contratti a termine, purché non siano superiori al numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato. È altresì previsto un periodo di affiancamento iniziale per permettere un adeguato passaggio di consegne da sostituito a sostituto.

Maggiorazioni lavoro straordinario. Il lavoro straordinario prestato nella giornata di sabato viene remunerato con una maggiorazione pari al 35 per cento.

Trattamento economico contrattuale. L'accordo puntualizza la distinzione tra il trattamento economico minimo (T.E.M) e il trattamento economico complessivo (T.E.C.) precisando che questo importo è comprensivo di Tem, premio di professionalità, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario ed eventuali ulteriori trattamenti aggiuntivi.
Per quanto riguarda gli incrementi di retribuzione, sono previsti aumenti con la retribuzione di luglio 2021 e gennaio 2022.
Per quanto riguarda l'elemento perequativo è stato definito che con decorrenza dall'anno 2020 l'importo sarà pari a euro 330,00/annui da corrispondersi unitamente alla retribuzione di dicembre. Solo per l'annualità 2020 tale erogazione è posticipabile al mese di gennaio 2021.

Assistenza sanitaria integrativa. Il finanziamento dell'adesione a Sanimoda prevede un contributo mensile a carico dell’azienda fissato in euro 12,00 per ciascuna mensilità, con decorrenza 1° gennaio 2020. La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, a tempo indeterminato ovvero a termine, con durata pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal tredicesimo mese.

Termini di preavviso. Viene ridefinito l'articolo 82 del Ccnl con la rivisitazione dei termini di preavviso.

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