Contrattazione

Più spazio alle assenze per Covid nella banca del tempo solidale del credito cooperativo

di Rossella Quintavalle

La banca del tempo solidale del credito cooperativo, prevista dal Ccnl del 9 gennaio 2019, nata quale strumento specifico di soluzione solidaristica ove attingere permessi aggiuntivi necessari per gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, lo scorso 9 giugno è stata integrata per tutta la durata dell'emergenza sanitaria attraverso l'introduzione di nuove casistiche di fruizione di ore che siano da collegarsi all'emergenza pandemica Covid-19 nazionale, fino a raggiungere un accantonamento di un numero di ore pari al 50% della dotazione in essere.

Con l'accordo sottoscritto l’11 dicembre tra la Federazione italiana delle banche di credito cooperativo casse rurali e artigiane e i sindacati di settore (Fabi, First, Cisl Fisac, Cgil Sincra Ugl Credito, Uilca), visto il perdurare della grave situazione sanitaria, l'accantonamento delle ore con causale Covid-19 –nazionale viene elevato all'80 per cento. Le parti concordano inoltre di prorogare la banca del tempo solidale sino al 31 dicembre 2021 con l'intesa che, con riferimento alla disciplina dei permessi con causale Covid-19 nazionale, la durata sarà pari a quella dello stato di emergenza sanitaria.

Le parti convengono che a tale scopo solidaristico, per i dipendenti che abbiano esaurito le ferie già maturate, la banca delle ore, i permessi ex-festività e i riposi compensativi, le casistiche utili alla fruizione della banca del tempo solidale con la causale Covid-19 nazionale siano estese ai seguenti casi:
- assenze necessarie ad accudire i figli con età fino ai 14 anni, posti in quarantena su provvedimento della Asl per aver avuto contatti con soggetti positivi (a scuola o in ambito sportivo di base), nel caso in cui i lavoratori non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e facciano ricorso all'utilizzo di congedi parentali straordinari di cui all'articolo 21 bis del Dl 104/2020 ove possibile e ne ricorrano i requisiti, nonché in caso di ricorso volontario ai congedi parentali del Dlgs 151/2001. L'accesso al beneficio della banca del tempo solidale potrà essere richiesto nella misura di 1 giornata di permesso ogni 2 giorni di congedo usufruiti, nei limiti massimi consentiti;
- assenze per assistere i genitori, anche non conviventi, in stato di fragilità sanitaria comprovata da idonea certificazione medica rilasciata da struttura pubblica;
- assenze ricadenti nel "periodo finestra", il periodo cioè intercorrente tra la segnalazione del lavoratore al medico curante e all'azienda di contatto stretto con una persona positiva, e il provvedimento di quarantena dell'azienda sanitaria e il certificato di malattia rilasciato dal medico del servizio sanitario nazionale;
- assenze di lavoratori che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare e, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana (fatta eccezione per alcuni sintomi collaterali quali l'alterazione di olfatto o gusto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), non siano più coperti da certificato medico avendo terminato l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

L'estensione della fruizione delle ulteriori ore della banca solidale prevede una misura massima di fruibilità individuale dei permessi Covid-19 nazionale di 10 giorni annui con possibilità di godimento ad ore.

I sottoscrittori individuano, a fronte dell'estensione della banca solidale all'emergenza Covid-19, uno specifico e ulteriore finanziamento da parte delle aziende, che debba almeno prevedere il versamento nella banca del tempo di un giorno ogni tre giorni versati dai lavoratori con causale Covid-19 nazionale.

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