Contrattazione

Accordo sull’emergenza Covid per il settore tessile Confapi

di Paola Sanna

In data 25 gennaio 2021 Uniontessile Confapi e Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil hanno sottoscritto uno specifico accordo mirato a salvaguardare la tenuta delle aziende del settore, alla luce della grave situazione emergenziale che ha creato notevoli difficoltà a tutto il comparto merceologico che fa riferimento a Uniontessile.

In particolare, le parti hanno condiviso la necessità di fornire alle aziende uno strumento che permetta loro di posticipare l'erogazione della tranche di aumento contrattuale in scadenza all'1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, in caso di effettiva necessità.

Pertanto le aziende interessate, con richiesta motivata indirizzata alla Rsu e a tutte le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del Ccnl, possono sottoscrivere un accordo sindacale, spostando la data di erogazione della tranche di aumento contrattuale dall'1 gennaio 2021 all'1 luglio 2021.

Gli effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti e indiretti dell'incremento di retribuzione maturata e non percepita, relativa al primo semestre 2021, è oggetto di conguaglio con le modalità individuate nelle linee guida allegate all'accordo in argomento che prevedono quanto segue: con la retribuzione relativa al
- mese di luglio 2021, il lavoratore percepirà il nuovo aumento e l'arretrato riferito al periodo gennaio-giugno 2021,
- mese di dicembre 2021 sarà operato un conguaglio su tutte le variabili del periodo gennaio/giugno, che non hanno tenuto conto della reale entità che la retribuzione contrattuale avrebbe dovuto avere in tale periodo.

In presenza di cessazioni di rapporto di lavoro nel periodo gennaio/giugno 2021, l'azienda dovrà provvedere a erogare tutto l'arretrato spettante al lavoratore, unitamente alle competenze dell'ultimo periodo di paga; per cessazioni successive a giugno 2021, i conguagli sul primo semestre saranno operati sul cedolino paga di fine rapporto.

È importante sottolineare che le parti hanno precisato che la competenza delle somme in analisi, è quella riferita al periodo di paga in cui le stesse sono corrisposte, quindi anche ai fini previdenziali non si tratta di versamenti tardivi, ma di versamenti operati su somme maturate nei singoli periodo di paga considerati, ancorchè successivi a gennaio 2021.

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