Contrattazione

Edili, a Bolzano in calo l’elemento variabile della retribuzione

di Josef Tschöll

L'elemento variabile della retribuzione (Evr) è considerato come premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale. Lo stesso è collegato all'andamento congiunturale del settore ed è correlato all'incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Con due verbali d’intesa firmati il 25 gennaio 2021 le parti sociali del settore edile – industria – hanno da un lato prorogato la disciplina dell'elemento variabile anche per il corrente anno e dall'altro rideterminato il suo ammontare. L'intesa nasce sulla base dell'accordo territoriale per le imprese del settore edile – industria (firmato dal Collegio dei Costruttori Edili - Assoimprenditori/Confindustria di Bolzano - e i sindacati provinciali di Fillea-Cgil, Filca - Cisl, Feneal - Uil e Asgb - sezione edili) del 23 gennaio 2018, il quale è però scaduto alla fine del 2020. Da lì le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno concordato la proroga di un ulteriore anno dell'articolo 4 (il quale contiene la disciplina sull'Evr), adattando leggermente il testo su alcuni punti.

L'intesa contiene comunque anche una clausola di salvaguardia qualora in sede di rinnovo del Ccnl venisse abrogato o sostituito l'Evr. In tale caso l'accordo territoriale perderà efficacia dalla data di decorrenza della nuova disciplina introdotta a livello nazionale.

Regolamentazione dell'Evr a Bolzano. L'elemento rimane pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del Ccnl (al 1° luglio 2014) e spetta sia agli operai, sia agli impiegati del settore. Lo stesso viene erogato esclusivamente per le ore ordinarie effettivamente lavorate, le festività e per le ore di recupero (banca ore/flessibilità). L'elemento variabile non incide sui singoli istituti retributivi, di conseguenza non diventa base di calcolo per il trattamento di fine rapporto e per l'accantonamento (per ferie e gratifica natalizia) o la contribuzione alla Cassa edile. L'erogazione avviene in 12 quote mensili al personale in forza (anche impiegati) e indipendente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Gli indicatori da utilizzare sono (tutti con ponderazione al 25%):
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa edile;
- monte salari denunciato alla Cassa edile
- ore denunciate alla Cassa edile (escluse quelle per Cig – senza distinzione di causale);
-crescita del Pil a livello provinciale.
I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell'Evr sono stabiliti come segue:
- anno 2021: triennio 2018-2019-2020 su triennio 2017-2018-2019
A complicare il calcolo è però il periodo di riferimento che è quello degli anni della Cassa edile (per numero lavoratori, monte salari e ore denunciate) e solo la crescita del Pil è riferita all'anno di calendario. L'Evr sarà riconosciuto solamente se uno o più parametri è positivo (secondo la ponderazione). Qualora, invece, tutti gli indicatori sono negativi non potrà essere erogato nessun importo.

La determinazione dei parametri. Dal verbale di incontro delle parti del 25 gennaio 2021, dove fissano il valore per l'anno corrente, emerge che all'esito del raffronto non tutti i parametri sono stati positivi e, dunque, vi sarà una diminuzione rispetto al valore degli anni precedenti. La riduzione era, comunque, prevedibile perché il quarto parametro (Pil provinciale – dati Astat) è risultato in calo a causa dei riflessi negativi sull'economia locale da parte della pandemia per Covid-19. Nonostante ciò, gli altri tre parametri sono ancora risultati positivi. Di conseguenza l'Evr per il 2021 è stabilito nella misura ridotta (3 x 25 = 75 per cento) nella seguente misura:

E.V.R. mensile da erogare agli impiegati

E.V.R. orario da erogare agli operai


I calcoli a livello aziendale. L’intesa prevede però poi anche un secondo livello di verifica, che è quello aziendale. Dopo aver determinato i parametri a livello provinciale anche il datore di lavoro dovrà procedere al calcolo e raffronto dei seguenti due parametri (considerando l'azienda complessivamente):
-ore denunciate alla Cassa edile (stesse modalità come a livello provinciale);
-volume d'affari Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale.

Per le aziende con soli impiegati il parametro è costituito dalle ore lavorate secondo la registrazione sul libro unico del lavoro.

La singola impresa dovrà adesso confrontare i propri parametri con l'ultimo triennio secondo la stessa scansione temporale prevista a livello provinciale.

Solamente qualora i due parametri siano entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda è tenuta a erogare l'Evr nella misura stabilita a livello provinciale (può comunque anche erogarlo in via facoltativa se i parametri non risultano soddisfatti). Ciò significa che il datore di lavoro è obbligato a una doppia verifica (aziendale e provinciale) e solamente se su entrambi i livelli sono raggiunti parametri positivi è obbligato a riconoscere l'Evr.

L'intesa contiene anche una disciplina assai complessa, qualora solo uno dei due parametri aziendali risulti negativo nel confronto triennale. Dovrà erogare la metà dell'importo se è anche stato superato il 30% dei parametri provinciali, dovendo però effettuare apposita comunicazione al Collegio dei costruttori edili e alla Cassa edile locale.

Imprese neocostituite e detassazione. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'Evr nella misura fissata a livello territoriale. Fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale dovrà essere effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'accordo non contiene più l'indicazione delle parti sociali che gli emolumenti corrisposti come elemento variabile della retribuzione possono beneficiare della detassazione (aliquota fiscale al 10% – articolo 1, commi 182-191, della legge n. 208/2015) in presenza dell'incremento di almeno uno degli indicatori stabiliti.

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