Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per il settore della lavorazione del tabacco

di Paola Sanna

In data 11 febbraio 2021 tra l'Apti E Fai -Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Il nuovo contratto ha validità quadriennale, sia per la parte economica, sia per la parte normativa; decorre quindi dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024.

Tra le principali novità introdotte dal verbale di rinnovo, si segnalano le seguenti.

Aumenti retributivi e nuovi minimi
È previsto un aumento contrattuale complessivo lordo, per il livello 4°A, pari a euro 78,00 da riconoscere in quattro tranche con i seguenti importi:
- euro 20,00 dal 1° gennaio 2021;
- euro 25,00 dal 1° gennaio 2022;
- euro 20,00 dal 1° gennaio 2023;
- euro 13,00 dal 1° gennaio 2024.

Classificazione del personale
L'articolo 12, che disciplina la classificazione del personale, introduce in quarta categoria la distinzione tra il possesso di comprovata esperienza nella mansione da parte degli operai addetti alla conduzione di carrelli elevatori rispetto ai soggetti senza esperienza ed elimina alcuni profili in categoria 5 e 6.

Provvedimenti disciplinari
L'articolo 44 introduce, tra le infrazioni che comportano la multa o la sospensione, anche la mancata comunicazione di assenza dal posto di lavoro con almeno 12 ore di anticipo, a eccezione degli eventi imprevedibili che vanno documentati come tali.

Tutela della maternità
Per quanto riguarda la tutela della maternità e dei congedi parentali normati dall'articolo 50, sono inserite le seguenti novità:
- nei casi di patologie di particolari gravità dei figli sono concessi fino a 3 giorni di assenza retribuita, che vanno ad aggiungersi ai 10 giorni già in essere per malattie di figli di età compresa tra 3 e 14 anni,
- sono concesse 16 ore di premesso retribuito per assistere genitori, coniugi e figli non autosufficienti, in caso di ricoveri e/o dimissioni ospedaliere, day-hospital o visite mediche specialistiche; non sono però concessi ai soggetti che per lo stesso familiare già fruiscono dei permessi legati alla legge 104,
- è possibile utilizzare il congedo parentale anche per figli dai 12 ai 14 anni di età, configurando tale assenza come giustificata, ancorché non retribuita,
- per ulteriori 12 mesi dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o il padre lavoratore mono affidatario sono esonerati dall'effettuazione di lavoro notturno,
- sono riconosciute 16 ore di permesso retribuito una tantum, per consentire l'inserimento all'asilo nido di figli di età fino a 36 mesi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©