Contrattazione

Dirigenti Pa, il fondo decentrato distingue voci fisse e variabili

di Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan

Istruzioni importanti sulla gestione del fondo per la dirigenza degli enti locali arrivano dal 24esimo quaderno operativo curato dall’Anci e dedicato al nuovo contratto collettivo di lavoro sottoscritto lo scorso 17 dicembre.

Il quaderno (su www.ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com il documento integrale) affronta l’applicazione del contratto nazionale a 360 gradi, facendo una carrellata di tutti gli istituti e fornendo linee di indirizzo e proposte operative.

Sicuramente una delle parti più interessanti del documento in questione riguarda la costituzione e l’utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’Anci propone la distinzione fra risorse stabili e risorse variabili, fino ad oggi non prevista in sede contrattuale.

Fra le prime si annovera, innanzitutto, l’importo che viene determinato e certificato dagli organi di controllo interno e che comprende le risorse certe e stabili destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020.

Questa operazione risulta quale diretta conseguenza dell’atto di indirizzo dei comitati di settore in tema di semplificazione del fondo.

A questo importo vanno sommati, sempre nell’ambito delle risorse stabili, l’incremento dell'1,53% del monte salari 2015 della dirigenza, previsto quale incremento del fondo dallo stesso contratto nazionale, e l’importo della retribuzione individuale di anzianità in godimento dei dirigenti cessati nel 2020 e negli anni seguenti. Quest’ultima rientra nel fondo l’anno successivo nel quale si verifica la cessazione dal servizio.

Fra le risorse variabili, l’Anci elenca tutte le altre fonti di finanziamento: le risorse previste dall’articolo 43 della legge 449/1997, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati, per i ratei non pagati nell’anno, che si inseriscono nel fondo dell’anno successivo, gli importi conseguenti l’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, le somme che ciascuna amministrazione decide di destinare al fondo della dirigenza a seguito di scelte organizzative e gestionali, la quota connessa ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo nel campo della sicurezza urbana e, infine, i resti del fondo dell'anno precedente non spesi.

In ordine all’utilizzo del fondo, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato da riconoscere ai dirigenti secondo le regole contenute nel contratto nazionale e nel decentrato sottoscritto da ogni singola amministrazione, l’Anci evidenzia le possibili destinazioni: il finanziamento di piani di welfare integrativo, gli oneri derivanti dall’applicazione della clausola di salvaguardia nel caso in cui il dirigente sia destinato a un incarico a cui corrisponda una retribuzione di risultato di importo inferiore al precedente, gli incentivi volti a favorire processi di mobilità dei dirigenti, i compensi per gli incarichi ad interim, le quote destinate a retribuzione di risultato e derivanti dai proventi riscossi per violazione del codice della strada, che rappresenta una novità introdotta dal contratto nazionale, i compensi per gli incarichi aggiuntivi e, infine, le somme previste da specifiche disposizioni di legge.

A quest’ultimo proposito, il quaderno evidenzia come l’articolo 60, comma 2, del contratto collettivo ne consenta l’utilizzo solo nel caso in cui le disposizioni di legge siano espressamente recepite dal contratto nazionale. Il caso riguarda esclusivamente le quote provenienti dalle sanzioni del Codice della strada, previste dall’articolo 59, e i compensi professionali degli avvocati, richiamati nell’articolo 45. Di conseguenza, restano escluse, seppur previste dalla legge, le somme derivanti dal recupero delle entrate Tari indicate dal comma 1091 della legge 145/2018.

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