Contrattazione

Accordo per l’Evr delle industrie edili della provincia di Pordenone

di Cristian Callegaro

Il 25 marzo 2021 Ance Alto Adriatico e i sindacati provinciali di Pordenone Feneal-Uil Filca-Cisl Fillea-Cgil hanno sottoscritto l'accordo di verifica indicatori provinciali e di determinazione dell'Evr, in conformità alle previsioni contenute negli articolli 38, 12 e 46 del Ccnl 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'accordo del 19 aprile 2010.

Al termine dell'incontro le parti sociali provinciali hanno rilevato che:
1. tutti e quattro gli indicatori/parametri previsti dalla contrattazione presentano una variazione positiva;
2. pertanto, in base al comma 9 degli articoli 16.1 e 16.2 del contratto integrativo provinciale, l'elemento variabile della retribuzione (Evr) di competenza 2020 sarà erogabile nel corso del 2021 nella misura pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014;
3. l'Evr sarà erogato secondo le indicazioni inserite all'interno dell'accordo di rinnovo del Ccnl del 1° luglio 2014.

A seguito della firma dell'accordo 25 marzo 021, la Cassa edile della provincia di Pordenone, con circolare del 2 aprile 2021, ha chiarito che, accertato l'importo dell'Evr provinciale, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale, sono tenute a verificare se, e in che misura, sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente Ccnl, una verifica a livello aziendale legata all'andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:
1. ore denunciate alla Cassa edile (depurate delle ore relative a cassa integrazione) negli anni 2017, 2018, 2019;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, negli anni 2017, 2018, 2019.
Per entrambi gli indicatori/parametri a livello aziendale sopra citati, l'impresa dovrà porre a confronto i trienni 2017-2018-2019 e 2016-2017-2018.

A seguito di tale verifica, si potranno prospettare le seguenti situazioni:
a) erogazione dell'Evr nella misura "piena" pari al 4% dei minimi tabellari stabilita a livello provinciale in vigore alla data del 1 luglio 2014 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogazione dell'Evr nella misura minima provinciale (30% dell'Evr stabilito a livello provinciale) più il 50% dell'importo dell'Evr determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima qualora uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva; vale a dire che l'Evr verrà erogato nella misura del 65%;
c) non erogazione dell'Evr qualora le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©