Contrattazione

L’estensione del monte ore retribuito garantito è orario ordinario

di Michele Regina

Con gli accordi del 31 maggio e 3 giugno 2021 le parti hanno voluto fornire una lettura più ampia e flessibile in caso di ore eccedenti il contratto di Mog, ma rientranti nell'orario ordinario full time. Pertanto le parti hanno integrato l'articolo 51, lettera E), del Ccnl 15 ottobre 2019 inserendo il comma 2-bis: «nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia esplicitamente aderito alla programmazione oraria richiesta, le ore che superano il monte ore garantito, rientrando nell'orario di lavoro ordinario "full time" previsto dal Ccnl applicato dall'utilizzatore, si considerano come "temporanea" estensione del monte ore garantito contrattualizzato e quindi devono essere considerate a tutti gli effetti ore contrattuali ordinarie. Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di malattia il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità; in caso di assenza il lavoratore dovrà debitamente giustificarla».

Il monte ore retribuito garantito (Mog) è stato confermato nel Ccnl sottoscritto il 15 ottobre 2019 sia da Assolavoro che da Assosomm.Lo scopo perseguito dalle parti sociali, dopo il periodo sperimentale, è stato quello «di ricondurre nell'ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, occasionale o accessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita nonché per agevolare l'utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle aziende utilizzatrici».

Le parti hanno voluto fornire maggiore garanzia ai lavoratori coinvolti e una flessibilità efficace in legalità per le esigenze delle imprese utilizzatrici, secondo cui il lavoratore garantisce la sua disponibilità alla prestazione per le esigenze dell'utilizzatore a fronte di una garanzia minima retributiva. Rispetto al precedente Ccnl, le parti hanno individuato anche un monte ore retribuito garantito di durata minima pari a un 1 mese per alcuni settori merceologici, dove è più diffusa l'esigenza di flessibilità quali:
5 - alloggio;
56 - attività dei servizi di ristorazione;
79 - attività servizi agenzie di viaggio, tour operator, servizi prenotazione e attività connesse;
96 - altre attività di servizi per la persona.

Nel caso di somministrazione a tempo determinato della durata minima di 1 mese, sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, deve essere garantito al lavoratore una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l'azienda utilizzatrice. Al fine di evitare forme di dumping, i contratti di Mog a un mese sono sottoposti all'attività di monitoraggio demandata alle commissioni sindacali competenti per territorio.

Possono altresì essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l'azienda utilizzatrice. Il Mog è utilizzato per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato per somministrazione ed è quindi escluso espressamente per le assunzioni a tempo indeterminato.

Nel rigoroso rispetto della parità di trattamento con i dipendenti dell'azienda utilizzatrice, al lavoratore dovrà essere garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile.L'orario di lavoro, in relazione alle esigenze dell'azienda utilizzatrice, deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima dell'inizio effettivo della sua attività. Nella lettera di prestazione lavorativa, il somministrato conosce la sua fascia oraria entro cui potrà essere collocato il suo orario di lavoro, fascia che può essere modificata con il consenso del lavoratore e con un preavviso minimo di una settimana.Il lavoratore presta la sua attività nell'ambito della fascia oraria pattuita e per la percentuale stabilita in contratto.

Se richiesto, il lavoratore è libero di poter prestare straordinari, calcolati su base giornaliera e al di fuori della fascia concordata, ma senza obblighi. Pertanto, se il lavoratore ha prestato meno ore di quelle pattuite, comunque deve avere il 25 % della retribuzione su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo pieno) , mentre se ha prestato più ore sarà retribuito per tutte le ore lavorate.Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti della retribuzione contrattuale devono essere liquidati mensilmente al lavoratore con la retribuzione di riferimento, mentre i ratei di ferie maturate e non godute e il Tfr devono essere liquidati alla fine del rapporto di lavoro.


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