Contrattazione

Rinnovato il ccnl per il settore Giocattoli (industria)

di Paola Sanna

In data 30 giugno 2021 tra Assogiocattoli, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia. Di seguito in estrema sintesi, si riportano gli elementi operativi di maggior impatto sulla conduzione del rapporto di lavoro.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto ha efficacia dal 1° gennaio 2020 e la scadenza della parte normativa ed economica è fissata al 31 dicembre 2023. I singoli istituti contrattuali modificati decorrono dal 1° luglio 2021, se non è indicata una diversa decorrenza, così come sono fatte salve le decorrenze indicate in corrispondenza della parte economica.

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

In favore dei lavoratori dipendenti da aziende in cui non vi sia contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti individuali o collettivi oltre a quanto spettante in applicazione del CCNL, è prevista l'erogazione, rispettivamente di - euro 230,00 lordi/anno per gli anni 2021 e 2022, da erogarsi unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2022 e 2023- euro 250,00 lordi/anno per l'annualità 2023, da erogarsi unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2024.L'importo è uguale per tutti i lavoratori e viene riconosciuto in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente e con assorbimento dell'EGR fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

Contratto a termine

Viene riscritto l'articolo 39 contenente la disciplina del contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato prevedendo che nell'arco temporale di 12 mesi, la media del 10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice a tempo indeterminato rappresenti la soglia massima di utilizzo dei somministrati a termine.

Permessi ed aspettative

L'articolo 53 prevede che tutti i periodi di aspettativa ed i periodi di astensione per congedo parentale debbano essere comunicato all'azienda con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario. E' altresì previsto dall'articolo 57 del contratto un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 8 mesi, in presenza di grave malattia o infortunio che superi il comporto. Il lavoratore però deve formulare una richiesta scritta di fruizione del maggior periodo di conservazione del posto di lavoro.

Previdenza complementare

La contribuzione paritetica di azienda e dipendente finalizzata al finanziamento di Previmoda viene fissata nella misura dell'1,80% dall'1.6.2022 e del 2% dal 1° gennaio 2023.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è previsto di finanziare il fondo Sanimoda con un contributo a carico azienda di euro 12,00 mensili.

Aumenti retributivi

L'accordo in commento prevede un aumento complessivo di euro 75,00 per il livello 3°. Tale aumento viene riconosciuto in tre tranches alle seguenti scadenze:

- euro 21,00, con la retribuzione di giugno 2021;

- euro 25,00, con la retribuzione di giugno 2022;

- euro 29,00, con la retribuzione di giugno 2023.

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