Contrattazione

Nuove quote per il part time nel Ccnl della piccola industria alimentare

di Luca Vichi

Lo scorso 12 luglio, tra Unionalimentari assistiti da Confapi e Flai–Cgil, Fai–Cisl e Uila–Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo per aziende e dipendenti della piccola e media industria alimentare.

Decorrenza e durata
Il nuovo contratto decorre dal 1° luglio 2020 e rimane in vigore fino al 31 ottobre 2024, sia per la parte normativa che per quella economica.

Tempo parziale
L'articolo 10 viene modificato introducendo le nuove percentuali in riferimento alle eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro a tempo pieno. Dal 1° settembre 2021 quindi le percentuali sono sostituite dalle seguenti:
-4,00%o del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 50 dipendenti;
-8,00% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre a 50 dipendenti.

Inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2022, i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, aventi orario inferiore a quello contrattuale, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dall'azienda con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo parziale.

Congedi
L'articolo 13 dedicato alla disciplina delle diverse forme di assenza dal lavoro per congedo parentale, malattia del bambino o per gravi motivi familiari viene ridisegnato accogliendo le modifiche apportate dal Jobs act al decreto legislativo 151/2001.

In particolare la madre o il padre, può usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di 8 ore frazionabili in gruppi di minimo 2 ore per l'inserimento all'asilo nido del figlio di età fino a 3 anni.

Trattamento economico
L'aumento medio a regime condiviso tra le parti sociali è pari a 119,00 euro lordi mensili da erogare in 4 tranche così come segue:
- 23,00 euro lordi con decorrenza 1° aprile 2021;
- 32,00 euro lordi con decorrenza 1° giugno 2022;
- 32,00 euro lordi con decorrenza 1° giugno 2023;
-32,00 euro lordi con decorrenza 1° giugno 2024.

Egr
Sono stati inseriti i nuovi importi a titolo di elemento di garanzia retributiva da erogare ai lavoratori con decorrenza 1° novembre 2023.

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