Contrattazione

Dirigenti aziende alberghiere, prorogata la validità del contratto collettivo nazionale

di Paola Sanna

In data 30 luglio 2021 tra Federalberghi e Manageritalia è stato raggiunto l'accordo per la proroga della validità del Ccnl per dirigenti di aziende alberghiere 21 dicembre 2016, già oggetto di rinvio al 31 dicembre 2019.
La nuova intesa ha dunque valenza per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste in corrispondenza dei singoli istituti.

Di seguito, in estrema sintesi, si riportano alcune modifiche introdotte unitamente all'accordo di proroga.

Quote di adesione contrattuale

Viene confermata la corresponsione dei contributi sindacali di adesione contrattuale che coinvolgono tutte le aziende le quali applicano il Ccnl in argomento.

Malattia e infortunio

Viene parzialmente modificato l'articolo 18 in materia di malattia ed infortunio. È confermato che in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro l'azienda conservi il posto al dirigente non in prova, per un periodo di 8 mesi in un anno solare. A questo proposito, l'accordo precisa che per anno solare debba intendersi il lasso temporale di 365 giorni a ritroso rispetto all'ultimo evento di malattia. Rimane inalterata la conservazione di 14 mesi in caso di patologie gravi e di terapie salvavita. È altresì previsto che alla scadenza del periodo di comporto, ovvero del successivo periodo di aspettativa eventualmente richiesto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta al perdurare dello stato di malattia al dirigente sia dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso anche se in presenza di dimissioni.

È opportuno segnalare che il periodo di conservazione del posto di lavoro in malattia di dirigente in prova, cessa al termine del periodo di prova concordato all'atto dell'assunzione, con possibilità per l'azienda di recedere dal contratto con effetto immediato.

Fondo Pastore

Le quote di contribuzione previste dall'articolo 27 sono fissate in 3.986,56 euro con decorrenza dal 1° ottobre 2021. Le parti hanno inoltre affidato all'Associazione Pastore, un mandato esplorativo per proporre entro il prossimo mese di novembre una garanzia aggiuntiva rispetto a quella in essere.

Formazione e aggiornamento professionale

Si condivide l'opportunità di offrire ad aziende e dirigenti la possibilità di aderire a specifici moduli formativi fruibili dal dirigente a titolo gratuito. I dettagli sono espressi nell'articolo 21 così come rivisitato dall'accordo di proroga.

Servizi di welfare

L'accordo di proroga punta a ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrattuale; a tal fine le parti si incontreranno entro il mese di novembre 2021 per dare attuazione a quanto previsto dal nuovo articolo 21-bis.

Previdenza complementare

Vengono modificate come segue le percentuali del contributo ordinario dovuto al Fondo "Mario Negri": il contributo ordinario sale al 12,86% per l'azienda e all'1% a carico del dirigente con decorrenza dal prossimo 1° ottobre. Il contributo integrativo a carico azienda è invece fissato nella misura del 2,19% dall'1 gennaio 2020 e al 2,31% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Assistenza sanitaria integrativa

Con decorrenza 1° ottobre 2021 è disposto l'aumento della quota di finanziamento del Fondo "Mario Besusso" a carico ditta. La percentuale di contribuzione è pari al 5,51% in ragione d'anno.

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