Contrattazione

Ccnl autotrasporto merci e logistica: seconda tranche di una tantum nel cedolino di ottobre

di Cristian Callegaro

Con la busta paga di ottobre arriva la seconda tranche dell'una tantum contrattuale per i lavoratori – aventi diritto – cui si applica il contratto collettivo nazionale per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica.
È stato il rinnovo del 18 maggio 2021 a introdurre, tra gli altri istituti, un'una tantum finalizzata e colmare il "disagio" economico dei lavoratori durante il periodo della carenza contrattuale.
In particolare, il rinnovo contrattuale stabilisce che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo "pro-capite" di 230 euro maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo di cui sopra sarà erogato in tre rate, di cui la prima di 100 euro entro luglio 2021, la seconda di 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e la terza di 80 euro con la retribuzione del mese di aprile 2022.
L'importo "una tantum" sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del Tfr.
Le imprese cooperative in possesso dei requisiti di fruibilità di cui al punto 1 dell'accordo 30 maggio 2019 potranno corrispondere l'"una tantum" prevista dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 18 maggio 2021 attraverso gli strumenti della mutualità propri della cooperazione.
Attraverso circolare, Fai e Conftrasporto hanno illustrato alcune soluzioni operative in merito alla corretta applicazione dell'una tantum contrattuale.
Innanzitutto, per il calcolo del valore mensile dell'una tantum si deve prendere a computo gli effettivi mesi di carenza, che sono determinati prendendo in considerazione esclusivamente i mesi di calendario, vale a dire:
- 12 mesi per l'anno 2020 (il contratto collettivo è scaduto il 31 dicembre 2019)
- 5 mesi per l'anno 2021 (il rinnovo contrattuale è stato siglato in data 18 maggio 2021).
Pertanto i ratei di carenza contrattuale sono 17, a ognuno dei quali corrisponde un importo pari a 13,52 euro.
L'una tantum deve essere erogata ai lavoratori proporzionalmente alla loro presenza in servizio per i mesi cui la stessa si riferisce; il criterio adottato è quello riferito alla maturazione dei ratei: con rapporto di lavoro che inizia o finisce nel mese e ha meno della metà di copertura non matura il diritto a percepire il corrispondente rateo mensile di una tantum
Nella circolare vengono proposti, al riguardo, alcuni esempi:
– lavoratore in forza a tempo pieno per l'intero periodo di carenza ---> l'una tantum è pari a 230 euro;
– lavoratore in forza a tempo parziale (part time 50%) per l'intero periodo di carenza ---> 115 euro;
– lavoratore assunto il 10 novembre 2020 ---> 7 quote pari ad un'una tantum di 94,64 euro;
– lavoratore cessato prima del 18 maggio 2021 ---> non spetta l'una tantum;
– lavoratore assunto dal 19 maggio 2021 ---> non spetta l'una tantum.
Per i lavoratori che nel periodo hanno modificato l'orario di lavoro, l'una tantum va riproporzionata in relazione all'orario di lavoro nel periodo stesso, considerando il regime di orario applicato nel singolo mese.
Per i lavoratori assenti nel periodo con copertura retributiva a vari titoli (maternità, infortuni) l'una tantum va erogata.
Per i lavoratori in aspettativa non retribuita, invece, l'una tantum non va erogata proporzionalmente ai mesi del periodo di carenza nel quale non avevano diritto alla retribuzione.
Per quanto riguarda la tempistica di erogazione dell'una tantum, le istruzioni riepilogano come segue la cadenza di pagamento:
– con il cedolino paga di luglio 2021 la prima tranche;
– con il cedolino paga di ottobre 2021 la seconda tranche;
– con il cedolino paga di aprile 2022 la terza tranche.
Per quanto riguarda la tassazione, le istruzioni operative prevedono di applicare la tassazione separata (come arretrati, articolo 17 comma 1, lettera B del Tuir) per tutte le tranche di una tantum: l'assunto è basato sulla considerazione che le due tranche da erogare nel 2021 sono riferibili al periodo 2020, mentre la terza tranche (da erogare ad aprile 2022) è riferibile al periodo di carenza collocato nell'anno 2021.

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