Contrattazione

Rinnovato il contratto dei servizi ausiliari Anpit

di Cristian Callegaro

In data 6 ottobre 2021 Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica, Cisal Terziario hanno sottoscritto il verbale di accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro "Servizi ausiliari" del 21 novembre 2017, scaduto il 31 dicembre 2020.

Il contratto rinnovato avrà efficacia temporale dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024.Tra le novità, viene anzitutto revisionato l'ambito di applicazione del contratto collettivo.

Novità anche in materia di inquadramento dei dipendenti. La nuova classificazione del personale comprende le categorie dei Dirigenti, Quadri, Impiegati e operari. Vengono inoltre aggiornati i profili degli operatori di vendita, secondo le corrispondenze che seguono:

- operatore di vendita gestionale: impiegato commerciale B1;

- operatore di vendita di 1° categoria: impiegato commerciale B2;

- operatore di vendita di 2° categoria: impiegato commerciale o tecnico commerciale C1;

- operatore di vendita di 3° categoria: impiegato commerciale o tecnico commerciale C2.

Per quanto riguarda il trattamento economico, l'accordo prevede aumenti della paga base conglobata riferiti al livello D2 (da riparametrare per gli altri livelli) con le seguenti decorrenze:

- € 30 dal 1° novembre 2021

- € 30 dal 1° novembre 2022

- € 30 dal 1° novembre 2023

- € 30 dal 1° novembre 2024

Il testo definitivo del contratto comprenderà anche le tabelle retributive per ciascun livello di inquadramento, comprensive della nuova categoria dei dirigenti.

In materia di welfare contrattuale, le parti hanno concordato i nuovi importi, come di seguito specificato:

- Dirigenti: 700,00 euro nel 2022; 850,00 euro nel 2023; 1.000,00 euro nel 2024

- Quadro, Ai e A2: 400,00 euro nel 2022; 500,00 euro nel 2023; 500,00 euro nel 2024

- B1, B2, C1, C2, D1, D2: 250,00 euro nel 2022; 250,00 euro nel 2023; 250,00 euro nel 2024

In materia di previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a richiesta dell'interessato, il datore verserà al Fondo scelto dal lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva pari all'1% della paga base conglobata.

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