Contrattazione

Igiene ambientale: sottoscritto l'accordo in previsione del rinnovo unificato

di Cristian Callegaro

In data 9 dicembre 2021 è stato sottoscritto – tra Utilitalia, Confindustria-Cisabiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Fise Assoambiente, Fp-Cgil, Fit-Cisl Uiltrasporti e Fiadel – un accordo nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo unificato dei CCNL per il settore igiene ambientale privato e municipalizzato.
Attraverso tale intesa le parti ha convenuto di sospendere lo stato di agitazione con conseguente revoca dello sciopero proclamato per il 13 dicembre scorso.
L'accordo sottoscritto ha ad oggetto tre distinte aree di intervento:
- La copertura economica del periodo contrattuale dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021
- La modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle materie contrattuali individuate agli articoli allegati all'accordo stesso
- La prosecuzione delle trattative per il rinnovo unificato dei c.c.n.l. 10 luglio 2016 (aziende municipalizzate) e 6 dicembre 2016 (aziende private), sulla base degli obiettivi condivisi e secondo gli impegni assunti.
Per quanto riguarda la copertura economica per il periodo contrattuale dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021, ai lavoratori in servizio al 9 dicembre 2021 ed alle date di erogazione delle tranche previste, viene riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 500,00 lordi (riferiti al parametro medio 134,36 – 4B) ad integrale copertura del periodo suddetto. Tale elemento dovrà essere corrisposto in due tranche di pari importo, rispettivamente con la retribuzione di gennaio ed aprile 2022. L'importo è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021; a tale riguardo, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero. L'importo - da riproporzionare per i lavoratori con contratto a tempo parziale – non matura per i periodi di assenza che non danno diritto a retribuzione a carico dell'azienda e non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e/o legale. Dall'importo dell'una tantum dovrà essere sottratto quanto erogato a titolo di E.C.E. (elemento di copertura economica).
Per quanto riguarda la modifica delle materie contrattuali, l'ipotesi di verbale di accordo del 9 dicembre 2021 stabilisce delle modifiche ai seguenti istituti contrattuali:
- Aggiornamento normativa del contratto a tempo determinato
- Dichiarazione a verbale in materia di inquadramento
- Apprendistato
- Formazione dei lavoratori
- Periodo di comporto di malattia
- Tutela della maternità e della paternità – congedo parentale
- Tutela persone con handicap
- Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- Orario di lavoro generazionale (nuovo articolo).
Contemporaneamente le parti convengono di proseguire le trattative con l'obiettivo di pervenire alla sottoscrizione del rinnovo unificato dei c.c.n.l. entro la data del 15 febbraio 2022. Il prossimo accordo unificato andrà a definire in modo uniforme a livello di settore le seguenti normative contrattuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza il 31 dicembre 2024:
- Relazioni industriali e assetti contrattuali
- Ambito di applicazione del c.c.n.l.
- Mercato del lavoro
- Inquadramento del personale
- Norme in materia di orario di lavoro
- Norme disciplinari
- Welfare contrattuale
- Armonizzazione degli istituti sindacali
- Linee guida di attuazione per lo Statuto dei Lavoratori
- Trattamento economico contrattuale
- Ogni altro istituto convenuto tra le parti

In merito al trattamento economico contrattuale, si andranno a definire il premio di risultato quale "ammortizzatore inflattivo" ed ogni altro istituto avente rilevanza economica (per esempio, le indennità).

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