Contrattazione

Istituti per il sostentamento del clero, rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro

di Cristian Callegaro

E' stato sottoscritto il 10 gennaio - tra l'istituto centrale per il sostentamento del clero, con l'assistenza della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese, Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil - il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2022 ed avrà efficacia temporale fino al 31 dicembre 2024.

L'accordo prevede un aumento della retribuzione base con le seguenti decorrenze:

- gennaio 2022

- gennaio 2023

- gennaio 2024.

Per effetto del relativo aumento a decorrere da gennaio 2022 la retribuzione base assumerà i seguenti valori:

LIVELLO/RETRIBUZIONE

QUADRI SUPER/2.204,35

QUADRI/2.200.87

LIVELLO 1SUPER/2.005,18

LIVELLO 1/1.873,08

LIVELLO II SUPER/1.690,33

LIVELLO II/1.593,61

LIVELLO III SUPER/1.386,49

LIVELLO III/1.380,92

LIVELLO IV/1.198,30

LIVELLO V/1.125,98

LIVELLO VI/1.030,93

LIVELLO VII/934,18

Il rinnovo contrattuale introduce i seguenti nuovi livelli:

LIVELLO Q SUPER: vi appartengono gli impiegati appartenenti al livello Q ai quali il datore di lavoro, riconoscendo la loro elevata competenza specialistica, acquisita attraverso un'alta formazione professionale o una lunga esperienza nel settore, con ampi livelli di responsabilità e/o significativi gradi di specializzazione nella gestione delle attività e nel coordinamento di ruoli/unità organizzative, conferisce deleghe nell'ambito della gestione di funzioni assegnate. I Quadri Super sono, in particolare, titolari di posizioni direttive e organizzative e di coordinamento (coordinamento di un Ente o più Aree organizzative dell'Ente) con particolare complessità o rilievo e a loro riportano i Quadri non super eventualmente posti a capo di tali unità.

LIVELLO III° SUPER: vi appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di specializzazioni professionali, comunque conseguite anche tramite anzianità di servizio con riferimento a tali mansioni, non inferiore a 3 anni.

L'accordo di rinnovo va a definire gli scatti di anzianità, anche per i nuovi livelli di inquadramento.

In materia di assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Istituti provvederanno fino alla misura capitaria annua di 300,00 euro al versamento dei contributi per l'assistenza in favore dei dipendenti che si iscriveranno alla cassa indicata dall'Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale.

La disciplina del lavoro agile prevede l'articolazione in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non presta attività. Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze (malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

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