Contrattazione

Dalle regole Pnrr sette acceleratori per le assunzioni negli enti locali

Spese a carico del quadro economico e spazi extra per i contratti a termine. Deroghe ai tetti generali sui costi del personale e sui contratti flessibili

di Patrizia Ruffini

È ampio il ventaglio di strumenti offerti agli enti locali per le assunzioni a tempo determinato per il Pnrr. Con la conversione del DL 152/2021, diventano sette le leve utilizzabili, tra strumenti e deroghe.

Due i sistemi per il reclutamento a tempo determinato per rafforzare le strutture amministrative.

1 A carico dei fondi Pnrr. Il primo sono le assunzioni a carico delle risorse Pnrr (articolo 9 comma 18-bis DL 152/2021). Con la circolare 4/2022, la Rgs ha fissato le regole per imputare i costi del personale nel quadro economico Pnrr, con un sistema di vincoli percentuali e in valore assoluto differenziati per fasce di valore dei progetti (Sole 24 Ore del 19 gennaio).

Queste assunzioni non sono più soggette ad autorizzazione, come era previsto nel Dl 80/2021. La Pa centrale titolare dell’intervento dovrà sottoporre ad approvazione preventiva solo l’ammissibilità, a carico del Pnrr delle ulteriori spese di personale, diverse da quelle inserite nei quadri economici.

I reclutamenti a termine sono in deroga al tetto di spesa per il lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010) e alla necessità di coprire posti vacanti in dotazione organica; hanno una durata massima di 36 mesi, prorogabile nei limiti della durata dei progetti e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2 Gli spazi extra. Per dare attuazione ai progetti del Pnrr, i Comuni possono poi assumere personale (non dirigenziale) in possesso di specifiche professionalità con contratto a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, con il solito limite della durata del Pnrr e del 31 dicembre 2026.

Le assunzioni potranno essere effettuate entro un tetto, dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (al netto dell’Fcde stanziato nel preventivo), per una percentuale distinta per fascia demografica.

Queste assunzioni saranno subordinate all’asseverazione dei revisori sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Ancora, tali reclutamenti a tempo determinato potranno essere effettuati in deroga al tetto di spesa per il lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del DL 78/2010) e all'articolo 259, comma 6, del Tuel (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato).

Inoltre, la relativa spesa di personale non rileverà nella determinazione dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, in attuazione dell’articolo 33 del Dl 34/2019 e, di conseguenza, non andrà a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato.

Queste spese non rientreranno nel calcolo del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall’articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Le deroghe opereranno anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dall’articolo 14 del contratto nazionale del 22 gennaio 2004.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©