Contrattazione

Ccnl area meccanica artigianato, prima tranche dell’una tantum con la retribuzione di marzo 2022

di Cristian Callegaro

Con la retribuzione di marzo 2022 spetta ai lavoratori aventi diritto - cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche – la prima tranche dell'una tantum, prevista dall'accordo di rinnovo 17 dicembre 2021.

L'una tantum è finalizzata a coprire economicamente la carenza contrattuale (1° gennaio 2019-31 dicembre 2021) e spetta ai soli lavoratori in forza al 17 dicembre 2021.

L'importo a titolo di una tantum - suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato – ammonta a 130 euro.

Tale importo, o il minore, verrà erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo sarà erogato a titolo di una tantum l'importo pari al 70% di quanto previsto per i lavoratori qualificati, con le medesime decorrenze.

L'importo di "una tantum" sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", contratto lavoro a tempo parziale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è inoltre esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Secondo consolidata prassi negoziale, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

L'importo corrisposto a titolo di una tantum sarà assoggettato a contribuzione ordinaria; sullo stesso si potrà applicare la tassazione separata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©