Contrattazione

Smart working: siglato il verbale di accordo per dipendenti delle Entrate

di Paola Sanna

Il 9 marzo 2022 Agenzia delle Entrate-Riscossione, unitamente alle segreterie degli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil Uilca e Unisin, hanno sottoscritto il verbale di accordo in materia di gestione dello smart working.

Si tratta di un accordo che prende spunto da quello già sottoscritto nel 2018 per i quadri direttivi e per il personale delle areee professionali, mirato a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Successivamente, con accordo del 2019 le parti avevano condiviso di introdurre lo strumento del lavoro agile in via sperimentale per non più di 5 giorni al mese, anche alla luce dell'esperienza vissuta nel corso della situazione emergenziale legata all'epidemia da Covid-19, che ha permesso di garantire comunque la continuità delle attività lavorative.

In vista dunque del termine dello stato di emergenza, che aveva concesso una gestione più snella di questo istituto, le parti hanno inteso regolamentarne il funzionamento in modo più puntuale.

Si propongono in estrema sintesi i contenuti dell'accordo, che decorre dal 1° aprile 2022 (primo giorno utile dopo la cessazione del periodo emergenziale) e rimane efficace fino al 31 marzo 2023; potrà essere prorogato di anno in anno se non disdettato dalle parti con preavviso di almeno tre mesi.

I destinatari. L'accordo identifica i destinatari, che sono tutti i lavoratori in forza a tempo indeterminato i quali svolgono attività compatibile con una prestazione in modalità agile, nel pieno rispetto della parità di genere. L'adesione avviene su base volontaria, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo.

Le modalità di svolgimento della prestazione. La prestazione in modalità agile deve essere svolta, anche in modo non continuativo, nell'intervallo di tempo stabilito tra le ore 08.00 e le ore 20.00, nei limiti della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsto, con fornitura degli strumenti (pc portatile) da parte dell'Ente. Il lavoratore deve individuare il luogo in cui presterà attività e ne deve garantire la rispondenza ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza. Durante le giornate in lavoro agile non saranno di norma autorizzate prestazioni di lavoro che eccedono il normale orario contrattuale, né saranno riconosciute indennità legate al pendolarismo, ovvero buoni pasto. L'accordo in argomento prevede altresì l'entità delle giornate mensili lavorabili in smart working, diversificandole in relazione alla struttura di appartenenza del lavoratore.

Il recesso. È possibile recedere dalla prestazione in lavoro agile con preavviso scritto di almeno 30 giorni, ridotto a 10 giorni in particolari casi.

Sicurezza sul lavoro. L'Ente fornisce a ciascun lavoratore una specifica informazione scritta circa le misure di sicurezza da adottare durante la prestazione in lavoro agile, così come una specifica formazione su principi e logiche di funzionamento di questo particolare istituto.

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