Contrattazione

La somministrazione si adegua per gli ammortizzatori alle novità della legge di Bilancio

di Michele Regina

Le parti firmatarie del Ccnl di settore hanno sottoscritto un accordo teso ad armonizzare il fondo di integrazione salariale dei somministrati alla novità apportate al Testo unico degli Ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015), da parte della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021).

Infatti in data 15 marzo 2022 Assosomm e Assolavoro con due separati , ma identici, accordi hanno sottoscritto l'intesa con Nidil Cgil, Felsa Cisl , Uiltemp a livello nazionale.

La legge di Bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, ha modificato la disciplina degli ammortizzatori sociali e dei fondi di solidarietà bilaterali, imponendo alle parti sociali un adeguamento della disciplina normativa di settore, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di settore, cosiddetto Fsbs, e alle relative prestazioni.

Le novità normative hanno riguardato l'articolo 30, comma 1-bis, del citato Testo unico , prevedendo, dal 1° gennaio 2022, che i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale almeno di importo pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1.

I fondi già costituti si adeguano alle nuove norme entro il 31 dicembre 2022.

Le novità normative hanno riguardato anche l'articolo 1, comma 2, stabilendo che per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda deve essere pari a trenta giorni.

L'articolo 27, comma 4 bis, ha inoltre previsto che per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le parti firmatarie dei Ccnl della somministrazione, nelle more dei relativi, e anche per indicazioni pervenute dagli enti bilaterali e dalle Commissioni paritetiche , hanno concordato di adeguare il dettato contrattuale, nonché gli accordi istitutivi del Fsbs, sulla base della disciplina normativa attualmente in vigore, introdotta dalle disposizioni della legge di Bilancio 2022 .

In particolare le parti hanno condiviso e convenuto che con decorrenza 1° gennaio 2022:

a) il Fsbs assicura, in materia di trattamento di integrazione salariale, la prestazione di un «assegno di integrazione salariale» (già Tis) almeno di importo pari a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto;

b) nel rispetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 148/2015 per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del medesimo decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'anzianità minima di effettivo lavoro nel settore che i lavoratori somministrati devono possedere per la attivazione della procedura di assegno di integrazione salariale è pari a trenta giorni;

c) in ossequio all'articolo 27, comma 4 bis, del Dlgs 148/2015 hanno confermato che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sono soggetti alla disciplina del Fsbs anche i datori di lavoro (utilizzatori) che occupano almeno un dipendente.

Le parti nel medesimo Accordo hanno poi apportato una modifica all'articolo 32, comma 5, del Ccnl delle agenzie di somministrazione, inserendo la seguente frase : «un periodo di aspettativa non retribuita nella misura massima di 4 mesi, anche non consecutivi o comunque di durata superiore, nella misura massima di ulteriori 6 mesi, in questo ultimo caso unicamente a discrezione dell'agenzia su richiesta del lavoratore».

Anche l'articolo 25 (procedura in mancanza di occasioni di lavoro , cosiddetto Mol) del citato Cccnl subisce un restyling con la seguente nuova previsione : «Qualora nei 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione le Parti non si siano incontrate per la sottoscrizione dell'accordo individuale di Mol (o comunque l'accordo non sia stato ancora sottoscritto) in quanto la procedura è sospesa per una delle casistiche previste, tale periodo di sospensione deve considerarsi neutro e pertanto non computabile ai fini delle citate tempistiche utili alla sottoscrizione dell'Accordo. Qualora la procedura si concluda, per dimissioni del lavoratore, nell'arco dei 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione, la stessa si considera rendicontabile senza necessità di un accordo individuale».

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