Contrattazione

Tessile, moda e chimica ceramica, le novità del nuovo accordo

di Paola Sanna

Il 4 maggio tra Confartigianato moda, Confartigianato chimica, Confartigianato ceramica, Cna federmoda, Cna produzione, Cna artistico e tradizionale, Cna servizi alla comunità, Casartigiani, Claai e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo del Ccnl per le imprese artigiane e i dipendenti del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria, chimica e ceramica. Si propone di seguito una panoramica delle principali novità operative.

Decorrenza e durata - Il nuovo Ccnl decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2022 sia per la parte normativa, sia per la parte economica.
I nuovi istituti introdotti ovvero modificati dall'accordo in argomento decorrono dal 4 maggio 2022 a meno che non sia data evidenza di diversa decorrenza.

Contratto a tempo determinato - L'articolo 69 viene rimodulato precisando che:
– le aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato e apprendisti possono complessivamente assumere 3 lavoratori con contratto a tempo determinato;
– le imprese con più di 5 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e apprendistato possono procedere con l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato riferiti ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Apprendistato professionalizzante - L'ipotesi di accordo recepisce la vigente disciplina in materia di apprendistato e detta le regole di carattere operativo per la gestione, nei diversi settori ricompresi nella sfera di applicazione del Ccnl, di tale tipologia contrattuale.

Trattamento economico - L'ipotesi di accordo prevede un aumento complessivo:
– > per le imprese del settore abbigliamento di 66,00 euro al livello 3 da corrispondersi in due tranche:
– 35,00 euro a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– 31,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2022;

–> per le imprese del settore tessile calzaturiero di 65,05 euro al livello 3° da corrispondersi in due tranche:
– 35,00 a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– 30,05 a decorrere dal 1° dicembre 2022;

–> per le imprese del settore lavorazioni a mano e su misura di 65,27 euro al livello 3 da corrispondersi in due tranche:
– 35,00 a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– 30,27 a decorrere dal 1° dicembre 2022;

–> per le imprese del settore pulitintolavanderie di 65,67 euro al livello 3 da corrispondersi in due tranche:
– 35,00 a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– 30,67 a decorrere dal 1° dicembre 2022;

–> per le imprese del settore occhialeria di 66,64 euro al livello 3 da corrispondersi in due tranche:
– 35,00 a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– 31,64 a decorrere dal 1° dicembre 2022;

–> per le imprese del settore chimica, gomma plastica e vetro di 70,09 euro al livello 3 da corrispondersi in due tranche:
– 35,00 a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– 35,09 a decorrere dal 1° dicembre 2022;

–> per le imprese del settore ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle di 66,26 euro al livello 3 da corrispondersi in due tranches:
– 35,00 a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– 31,26 a decorrere dal 1° dicembre 2022.

Una tantum - A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, viene corrisposto un importo forfettario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L'importo da riconoscere:
– è pari a 150,00 euro per tutti i settori;
– deve essere erogato in due soluzioni di pari importo con la retribuzione del mese di maggio 2022 e del mese di giugno 2022;
– viene erogato nella misura del 70% ai lavoratori apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo.

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