Contrattazione

Rinnovato il contratto collettivo per il settore artigiano dell’edilizia

di Paola Sanna

In data 4 maggio 2022 tra Anaepa- Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 30 gennaio 2020 per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.

Si propone di seguito in sintesi una panoramica delle principali novità operative.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° maggio 2022 e scade il 30 settembre 2024 sia per la parte normativa, sia per la parte economica.

Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.

Se l'azienda, per esigenze tecnico-produttive, dovesse ripartire su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8 per cento.

Preavviso

All'articolo 33 le Parti prevedono che le dimissioni e il licenziamento possono avvenire in qualunque giorno lavorativo con un preavviso di:

- 7 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni;

- 10 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.

Accordi locali

Viene rivisto l'articolo 42 nella parte in cui disciplina le modalità di quantificazione dell'elemento variabile della retribuzione (Evr) che, come già previsto:

- costituisce un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore;

- è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;

- non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Ai fini della quantificazione dell'Evr viene precisato che le Parti sociali dovranno individuare a livello territoriale i due indicatori (tra quelli previsti dall'articolo 42), nonché dovranno verificare l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei 5 indicatori indicati nel contratto collettivo nazionale.

Tale valutazione avverrà raffrontando su base triennale i parametri di riferimento:

- nel caso in cui, in fase di raffronto, 1 dei parametri risultasse pari o positivo, l'Evr verrà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% dell'Evr fissato a livello nazionale;

- nel caso in cui, in fase di raffronto, 2 dei parametri risultassero pari o positivi, l'Evr verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% dell'Evr fissato a livello nazionale;

- nel caso in cui, in fase di raffronto, 3 dei parametri risultassero pari o positivi, l'Evr verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% dell'Evr fissato a livello nazionale;

- nel caso in cui, in fase di raffronto, 4 dei parametri risultassero pari o positivi, l'Evr verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% dell'Evr fissato a livello nazionale;

- nel caso in cui, in fase di raffronto, tutti i parametri risultassero pari o positivi, l'Evr verrà riconosciuto nella misura del 100% dell'Evr fissato a livello nazionale.

Trattamento economico

Con l'accordo in commento, vengono stabiliti i nuovi aumenti e di conseguenza i nuovi minimi retributivi. È infatti previsto un incremento retributivo complessivo di 92,00 euro al livello 1° da corrispondere in due tranches così come segue:

- 52,00 euro con decorrenza 1° maggio 2022;

- 40,00 euro con decorrenza 1° luglio 2023.

Contratto a termine

Viene modificato l'articolo 93 prevedendo:

- la possibilità di attivare un contratto a tempo determinato senza causale, nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata non superiore a 12 mesi;

- l'elevazione al 30% medio annuo del limite per il ricorso ai contratti a termine, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, rispetto ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

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