Contrattazione

Doppio livello di contrattazione nel Ccnl dei dipendenti dei consorzi agrari

di Luca Vichi

Il 4 maggio tra l'Associazione nazionale dei consorzi agrari–Assocap, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uil-Tucs è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dei consorzi agrari. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Si propone di seguito in sintesi una panoramica delle principali novità operative.

Contrattazione

Sono previsti due livelli di contrattazione: nazionale e aziendale. Le parti individuano le materie oggetto della contrattazione di secondo livello.

Congedi formativi, permessi lutto e congedi parentali

I lavoratori che contemporaneamente possono assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non devono superare il 5% del totale della forza occupata.

I tre giorni di permesso lutto spettano per ciascun evento luttuoso, anche se si dovessero verificare nell'arco dello stesso anno. L’articolo 27, comma 9 introduce, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, due giornate di permesso retribuito a favore del padre in caso di nascita di un figlio, di adozione o di affido.

Classificazione del personale

Le parti, con l'articolo 19 in materia di classificazione del personale dipendente, forniscono i profili professionali esemplificativi per i diversi livelli.

Ferie solidali

I lavoratori possono cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. I dipendenti, prima di usufruire delle ferie solidali, devono aver terminato però tutte le loro ferie, i recuperi e i permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

I lavoratori possono avanzare la richiesta di utilizzo di ferie solidali per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza e previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Ricevuta la richiesta, l'impresa rende note al personale le esigenze presentate dai lavoratori, in forma anonima e i dipendenti, su base volontaria, indicheranno la loro adesione alla richiesta e la quantità di giorni che intendono cedere.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2020–31 maggio 2022), è prevista l'erogazione al personale in servizio al 1° maggio 2022 di un importo una tantum pari a 100,00 euro lordi. Tale somma viene riconosciuta in un'unica tranche con la retribuzione del mese di maggio 2022.

Trattamento economico

Il rinnovo prevede il riconoscimento di un aumento complessivo per il 3° livello di 95,00 euro, da riconoscersi in due tranche secondo gli importi e le decorrenze di seguito indicati:
- 65,00 euro dal 1° giugno 2022;
-30,00 euro dal 1° gennaio 2023.

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