Contrattazione

Aziende Comunicazione, firmato il rinnovo

di Fabio Antonilli

Sottoscritto il 16 maggio 2022, tra Confartigianato Comunicazione, Cna Terziario Avanzato, Casartigiani, Claai, e i sindacati dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, l'accordo per il rinnovo del Ccnl Area Comunicazione. Si tratta del Ccnl scaduto il 31 dicembre 2018 che si applica alle aziende dei settori Grafica, Arti grafiche, Ict, Editoria, Fotografia, Cartotecnica, eccetera.

Le parti hanno condiviso di riconoscere ai lavoratori un aumento della retribuzione tabellare pari a 78 euro al Livello 4 della tabella retributiva delle imprese Artigiane, da erogarsi in due tranches pari a 28 euro con la busta paga di giugno 2022 e 50 euro con la busta paga dicembre 2022. Il Ccnl si applica anche alle imprese non artigiane, come previsto dalla Parte II dello stesso. Per queste ultime è stato stabilito un aumento retributivo pari a 80 euro per il Livello 4, da erogarsi anch'esso in due tranches pari a 30 euro con la busta paga di giugno 2022 e 50 euro con la busta paga di dicembre 2022. Le tabelle complete saranno definite nei prossimi giorni tra le parti contrattuali.

A copertura del periodo di vacanza contrattuale è stato concordato di erogare ai soli lavoratori in forza alla data del 16 maggio 2022 un importo a titolo di una tantum pari a 155 euro. Tale importo verrà corrisposto in due rate: la prima pari a 55 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022.

La parte normativa del Ccnl viene aggiornata con le novità legislative intervenute in materia di contratto a tempo determinato con la legge di conversione del Decreto Sostegni bis del 2021, in particolare si segnala la reintroduzione nel Ccnl delle causali di ricorso del contratto a tempo determinato che si aggiungono a quelle stabilite dal decreto Dignità. Il Ccnl conferma anche la previgente normativa del contratto a termine per ragione di stagionalità.

In tema di apprendistato professionalizzante è stata in parte rivista la progressione percentuale utile alla determinazione del trattamento economico. Sono state quindi abbassate le percentuali per il calcolo del trattamento retributivo dell'apprendista relativamente al III e IV semestre del percorso di apprendistato, che può durare 3 oppure 5 anni a seconda delle qualifiche e/o delle aziende. Quanto alla flessibilità, è stato portato da 144 a 160 ore il monte ore annuo.

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