Contrattazione

Elementi variabili della retribuzione dovuti anche durante le ferie

di Manuela Baltolu

Il 10 maggio è stato rinnovato il Ccnl Autoferrotranvieri – Internavigatori – Mobilità T.P.L che, all'articolo n.4 introduce per la prima volta il concetto di "retribuzione ferie", stabilendo, a far data dal 1° luglio 2022, l'obbligo di erogazione di un'indennità di retribuzione ferie pari a 8,00 euro giornalieri da corrispondere al lavoratore per ogni giornata di ferie goduta.

Tale indennità sostituisce e assorbe l'incidenza sulla retribuzione dovuta per il godimento delle ferie di tutte le voci e altre indennità previste dalla contrattazione collettiva, anche forfetarie, legate ad effettive o particolari prestazioni.

L'introduzione di tale nuovo elemento retributivo recepisce, per la prima volta nell'ambito della contrattazione collettiva, il consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale e comunitario, in materia di retribuzione obbligatoria dovuta al lavoratore durante il godimento delle ferie.

L'Unione europea ha sancito l'obbligatorietà di un periodo minimo annuale di 4 settimane di ferie retribuite nella direttiva 2003/88/CE, e in seguito diverse pronunce della Corte di giustizia europea sono entrate nel merito del concetto della giusta retribuzione dovuta.

La sentenza del 16 marzo 2006 (cause riunite C-131/04 e C-257/04) ha affermato che durante le ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione (ordinaria); lo stesso principio è stato poi confermato dalla sentenza Cgue del 20 gennaio 2009 (C-350/06 e c-520/06), nonché dalla pronuncia del 15 settembre 2011 (C-155/10), in cui si afferma che la retribuzione delle ferie annuali, in linea di principio, deve coincidere con la normale retribuzione ordinaria corrisposta al lavoratore, in modo che esso non sia dissuaso dal fruire delle ferie temendo di percepire una retribuzione inferiore, poiché ciò contrasterebbe con le prescrizioni Ue.

Specifica la Corte di giustizia: «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione della mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore…. deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"e, di contro, non devono essere considerati «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro»; vanno invece mantenuti gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore stesso.

A titolo di esempio, è stata ritenuta contraria ai principi comunitari l'esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (C-155/10 cit.), nonché del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12).

Nel nostro ordinamento si sono susseguite diverse pronunce che seguono pedissequamente i principi Europei, come la sentenza del Tribunale di Roma n.58 del 10 gennaio 2022, che ha ritenuto computabile nella retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie l'indennità di utilizzazione professionale, nonché l'indennità di assenza dalla residenza, previste rispettivamente nei contratti aziendali del gruppo ferrovie dello Stato 2012 e 2016 e nel Ccnl della Mobilità area attività ferroviarie del 2012 e del 2016, in relazione a cui il giudice ha affermato che «entrambe le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro... Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale». In seguito a ciò è stata dichiarata la nullità delle previsioni contrattuali che limitavano o escludevano dal computo della retribuzione spettante durante le ferie le due citate indennità.

La Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 1470/2021 ha considerato inoltre priva di rilevanza la natura fiscale delle somme in trattazione, affermando che, anche qualora l'elemento in discussione rientri, ad esempio, nel regime fiscale proprio del trattamento di trasferta, ciò non esclude, in caso vi sia diretta correlazione con un disagio intrinseco nella mansione svolta, che sia da computare nella retribuzione dovuta durante le ferie.

È opportuno rilevare che l'ordinanza della Corte di cassazione 22401 del 15 ottobre 2020 ha disposto che è compito del giudice di merito valutare il rapporto di funzionalità intercorrente tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni svolte, nonché verificare se la retribuzione dovuta durante il periodo di ferie sia corrispondente a quella fissata dall'articolo 7 della citata direttiva Ue.

Orbene, la citata sentenza del Tribunale di Roma ha eccepito la forfetizzazione delle indennità rivendicate dai lavoratori e ha imposto al datore di lavoro l'erogazione dell'importo calcolato con il metodo analitico in luogo dell'importo forfetario; il rinnovo del Ccnl degli Autoferrotranvieri ha inserito come indennità per ferie un importo forfetario, senza rendere noto il percorso seguito nella determinazione del valore stabilito; la congruità di tale importo sarà pertanto eventualmente valutata in sede di contenzioso.

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