Contrattazione

Contrattazione collettiva, erogazioni una tantum con la retribuzione di maggio 2022

di Cristian Callegaro

Unitamente alla retribuzione di maggio 2022 sono diversi i contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono l'erogazione dell'una tantum.

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Per il periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020-31 maggio 2022 viene riconosciuta, al personale in servizio alla data del 1° maggio 2022, l'importo "una tantum", uguale per tutti, pari ad euro 100, al lordo delle ritenute di legge, che non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e le mensilità aggiuntive, da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022.

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In riferimento all'accordo del 21 dicembre 2021 a recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo gennaio 2021-dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una indennità di garanzia salariale pari a euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi con le seguenti modalità:

- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) lordi con le competenze di gennaio 2022;

- Euro 200,00 (duecento/00) lordi con le competenze di maggio 2022.

Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.

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Le parti convengono di corrispondere, ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna (9 marzo 2022, n.d.r), per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021:

- un importo "una tantum", di euro 700,00 (settecento/00) lordi, per i lavoratori già in servizio alla data del 6 aprile 1995 ed un importo "una tantum" di euro 1.000,00 (mille/00) per i lavoratori assunti dopo il 6 aprile 1995 - da proporzionare in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo indeterminato nei periodi di riferimento - da erogare con le competenze del mese di maggio 2022, a condizione che le OO.SS. comunichino all'azienda l'operatività dell'accordo entro il mese di aprile 2022.

Tali importi non entrano nella base di calcolo del t.f.r., né in ogni altro istituto contrattuale o di legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.

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Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2019-31 agosto 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (4 maggio 2022, n.d.r.) verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2022.

L'importo di "una tantum" verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

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