Contrattazione

Rinnovato il contratto collettivo nazionale panificatori

di Luca Vichi

Il 31 maggio 2022 tra la Federazione italiana panificatori, panificatori pasticceri e affini, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Bilateralità

Le parti prevedono che i trattamenti previsti dalla bilateralità (Ebipan e Fonsap) siano vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del contratto.

Viene stabilito che:
- in caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro è obbligato a erogare a favore di ciascun lavoratore un importo di 20 euro lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale somma (Ear) incide su tutti gli istituti contrattuali a esclusione del Tfr;
- in caso di pagamento in ritardo o parziale della contribuzione dovuta alla bilateralità, decorsi 6 mesi dalla formale intimazione al pagamento e perdurando l'inadempienza, si verifica comunque la situazione di mancata adesione, con le relative conseguenze in precedenza descritte per il periodo scoperto;

Gli importi di contribuzione omnicomprensivi diventano, i seguenti:
- 20 euro mensili (per 12 mensilità) per ogni lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare; tale contributo comprende gli importi destinati al finanziamento di Ebipan, assistenza contrattuale e fondo sanitario;
- 10 euro mensili (per 12 mensilità) per ogni altro dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi; tale contributo comprende gli importi destinati al finanziamento di Ebipan e assistenza contrattuale.

Secondo livello di contrattazione

Il secondo livello di contrattazione viene attuato a livello territoriale o aziendale e l'accordo ne individua le materie di competenza. In particolare, è attribuito alla contrattazione di secondo livello il compito di definire l'eventuale premio variabile di risultato.

Contratto a tempo determinato

Le parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 23, comma 1, del Dlgs 81/2015, stabiliscono che il numero dei contratti a tempo determinato non potrà superare i seguenti limiti:
- nelle imprese da 1 a 5 dipendenti è consentita l'assunzione di tre lavoratori a tempo determinato;
-nelle imprese con più di 5 dipendenti, è consentita l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato ogni due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza.

Per il calcolo degli scaglioni del comma precedente, la base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato iscritti a libro unico all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato.

Trattamento economico

Per i panifici artigianali, l'accordo prevede un aumento contrattuale complessivo, per il livello A2, di 69,50 euro da riconoscere in due tranche:
- 40 euro dal 1° maggio 2022;
- 29,50 euro dal 1° settembre 2022.

Per quanto attiene, invece, i panifici a indirizzo produttivo industriale l'aumento contrattuale complessivo, per il livello 3B, è pari a 97 euro da riconoscersi:
- 60 euro dal 1° maggio 2022;
- 37 euro dal 1° settembre 2022.

Una tantum (panifici artigianali)

Ai lavoratori in forza al 31 maggio 2022 viene riconosciuto un importo a titolo di una tantum, pari a 200 euro, da erogarsi alle seguenti scadenze:
- 70 euro con la retribuzione di maggio 2022;
- 70 euro con la retribuzione di ottobre 2022;
- 60 euro con la retribuzione dicembre 2022.

Tale somma deve essere riproporzionata in caso di attività a part-time e non risulta utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del Tfr.

Una tantum (panifici industriali)

Ai lavoratori in forza al 31 maggio 2022 viene riconosciuto un importo a titolo di una tantum, pari a 400 euro, da erogarsi alle seguenti scadenze:
- 140 euro con la retribuzione di maggio 2022;
- 140 euro con la retribuzione di ottobre 2022;
- 120 euro con la retribuzione dicembre 2022.

Tale somma deve essere riproporzionata in caso di attività a part-time e non risulta utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del Tfr.

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