Contrattazione

Impianti sportivi e palestre, ipotesi di accordo nell’ambito del percorso di rinnovo contrattuale

di Cristian Callegaro

Il 30 maggio 2022 è stata sottoscritta – da Confederazione Italiana dello Sport, Slc Cgil, Fisascat Cisl E Uilcom Uil – l'ipotesi di verbale di accordo nell'ambito del percorso di rinnovo del "ccnl per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit".

In continuità con gli impegni assunti attraverso il verbale di accordo del 1° giugno 2021, le parti attivano un tavolo tecnico di lavoro. Nello specifico, tale tavolo avrà il compito di analizzare e condividere le modalità e lo sviluppo del "governo" del settore, della bilateralità e del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Oggetto di studio saranno, tra le altre, le seguenti materie: salute e sicurezza, rappresentanza, formazione, contenzioso, welfare, osservatorio bilaterale sul mercato del lavoro, superamento del doppio regime contrattuale, lavoro sportivo.

L'ipotesi di verbale di accordo prevede anzitutto la proroga della scadenza del contratto nazionale fino al 31 dicembre 2023.

Viene riconosciuto un incremento, da prendere a riferimento anche nella prosecuzione del percorso negoziale, della paga base del 4° livello pari a 100,00 euro, così strutturato:

- 50,00 euro dal 1° luglio 2022

- 50,00 euro dal 1° ottobre 2022.

Per effetto degli aumenti e della riparametrazione, gli importi dei minimi tabellari con decorrenza dal 1° luglio 2022 sono i seguenti:

Livelli / Minimo tabellare

Quadri / 1.786,15 euro

Livello 1 / 1.701,60 euro

Livello 2 / 1.548,54 euro

Livello 3 / 1.395,83 euro

Livello 4 / 1.279,82 euro

Livello 5 / 1.206,06 euro

Livello 6 / 1.137,50 euro

Livello 7 / 1.048,47 euro

Vengono sostituiti in via sperimentale e transitoria gli articoli 16 (intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno) e 18 (definizione di attività stagionale).

Al fine di gestire i picchi di attività lavorativa, l'accordo stabilisce che la disciplina della stagionalità si applica anche alle aziende non stagionali, nei periodi:

- connessi a festività religiose o civili, nazionali ed estere;

- connessi allo svolgimento di manifestazioni;

- interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;

- di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività.

L'accordo stabilisce che la stagionalità è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi rientranti nella sfera di applicazione del contratto che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore a 60 giorni.

Per le assunzioni effettuate in regime di stagionalità trovano pertanto applicazione le deroghe previste dalla legge in materia di durata del rapporto, limiti percentuali, intervalli temporali e proroghe e rinnovi.

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