Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per i lavoratori delle farmacie municiplizzate

di Luca Vichi

In data 7 luglio 2022 tra A.S.S,.Farm, Filcams, Fisascat e Uiltucs è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici. Il presente contratto avrà validità fino al 31 dicembre 2024.
In estrema sintesi le novità.

Lavoro a tempo parziale

La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è pari al 35 per cento ed in caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato, è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi i requisiti necessari per la copertura del posto.

Contratto a tempo determinato

In determinate località a prevalente vocazione turistica, le aziende necessitano di gestire i picchi di lavoro con contratti a tempo determinato; per questo motivo le Parti concordano che tali contratti a termine siano riconducibili a ragioni di stagionalità.

Indennità Quadro

Per i lavoratori inquadrati ai livelli 1°Q, 1° Super e 1°C è prevista un'indennità Quadri, così come segue:

-1°Q: euro 160,00;

-1° Super: euro 150,00;

-1°C: euro 145,00.

Reperibilità

I farmacisti delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dall'autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro hanno diritto:

a) ad una indennità pari al 15% della retribuzione individuale mensile, se il farmacista ha soltanto l'obbligo della reperibilità;

b) ad una indennità pari al 10% della retribuzione individuale mensile, se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro stabilita dall'art. 12 ma che non ecceda i limiti di 44 ore settimanali;

c) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia che superi le 44 ore settimanali: oltre al trattamento di cui al precedente punto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, ad un riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda o, per ogni ora di servizio effettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 15%;

d) se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo antimeridiano: a mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda, e alla sola maggiorazione, per il lavoro festivo prestato, del 15% della retribuzione individuale oraria.

Previdenza integrativa

La contribuzione al Fondo Previambiente è calcolata in percentuale sulla retribuzione utile ai fini TFR e con decorrenza 1° luglio 2022 è dovuta nelel seguenti misure:

-1,50 per cento a carico ditta;

-1,00 per cento a carico lavoratore.

Trattamento economico

Il rinnovo in commento prevede un aumento complessivo di euro 113,00 per il 1° livello da corrispondere in tre tranches:

- euro 80,00 dal 1° luglio 2022;

- euro 18,00 dal 1° luglio 2023;

- euro 15,00 dal 1° luglio 2024.

Inoltre viene attribuito a tutto il personale in forza alla data di stipula dell'ipotesi di accordo in commento, un riconoscimento economico per il periodo di vacanza contrattuale, pari ad euro 500,00 al 1° livello, da riparametrare per i diversi livelli.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©