Contrattazione

Trasporto a fune, rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro

di Cristian Callegaro

In data 19 luglio 2022 è stata sottoscritta – tra Anef, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Savt Trasporti – l'ipotesi di accordo nazionale di rinnovo del ccnl per gli addetti degli impianti di trasporto a fune.

Il nuovo contratto avrà un'efficacia temporale da 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025.In materia retributiva le parti hanno concordato un aumento della retribuzione minima base di euro 100,00 mensili lordi riferiti al IV livello, da riparametrarsi sulla base della vigente scala parametrale, secondo le seguenti decorrenze:

- Aumento di euro 20,00 mensili lordi con decorrenza ottobre 2022

- Aumento di euro 35,00 mensili lordi con decorrenza marzo 2024

- Aumento di euro 45,00 mensili lordi con decorrenza marzo 2025.

Viene inoltre stabilito un aumento del valore degli strumenti di welfare di cui all'art. 48 lettera C di euro 100,00 annui così ripartiti e con le seguenti decorrenze:

- Aumento di euro 30,00 annui a decorrere dal mese di gennaio 2023

- Aumento di euro 70,00 annui a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Si rammenta che hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori che, superato il periodo di prova, saranno stati assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento con contratto a tempo indeterminato e determinato o stagionale. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata. Per i lavoratori a tempo determinato o in aspettativa non retribuita i suddetti valori sono riproporzionabili per i soli mesi di effettivo lavoro in ogni anno di riferimento (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Viene compiutamente regolamentato il lavoro agile (smart working), disciplinando, tra l'altro, il contenuto che deve avere l'accordo individuale.

Allegato all'ipotesi di accordo di rinnovo vi è anche la sottoscrizione di un avviso comune tra ANEF, FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI per l'implementazione dell'elenco delle attività particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 19 maggio 1999.

Un altro avviso comune riguarda l'istituto del lavoro a tempo determinato, il quale stabilisce che sono stagionali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, le attività svolte dalle aziende ed enti esercenti attività di trasporto a fune. Pertanto i lavoratori a tempo determinato relativi non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del rapporto a termine di cui agli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015.Altre novità sono previste in materia di diritto allo studio e lavoro a tempo parziale.

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