Contrattazione

Tessili e Affini Piccola e media industria (Confapi): clausola di salvaguardia e trattamento economico

di Cristian Callegaro

Con il verbale di accordo del 6 settembre 2022, Uniontessile Confapi, Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec – Uil hanno stabilito di abrogare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 82 del contratto collettivo ed hanno concordato le modalità di erogazione del trattamento economico a titolo di arretrati per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli.

Si rammenta che, attraverso lettera del 13 gennaio 2022, Uniontessile Confapi aveva deciso unilateralmente di attivare nei confronti delle Organizzazione sindacali firmatarie del c.c.n.l. 24 gennaio 2020 la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 82 del contratto collettivo. Tale clausola di salvaguardia prevedeva che "Qualora le Organizzazioni dei lavoratori contraenti, all'interno del campo di applicazione del presente Contratto, dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste da codesto CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Uniontessile Confapi". Secondo la predetta lettera si stabiliva che le aziende potevano:

1) applicare i minimi contrattuali (ERN) previsti dal c.c.n.l. SMI 28 luglio 2021 (contratto meno oneroso);

2) riconoscere in conto "futuri aumenti contrattuali" la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere;

3) non dare applicazione alla clausola di salvaguardia e continuare a riconoscere i valori dei minimi tabellari (ERN) e i relativi adeguamenti, come previsto dal rinnovo del c.c.n.l. del 24 gennaio 2020 e corrispondere l'aumento previsto dal 1° febbraio 2022.

Ora, secondo il verbale di accordo del 6 settembre 2022, le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia, dovranno procedere, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l. 24 gennaio 2020 alla stessa data del 1° febbraio 2022.

Per effetto del superamento della clausola di salvaguardia, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022, gli arretrati riferiti al suddetto periodo. L'erogazione di tali importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022. Tali importi saranno proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo / Cigs durante il periodo di riferimento e nei casi di lavoro a tempo parziale. Gli stessi importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a 15 giorni, saranno erogati in due tranche di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 – novembre 2022, l'importo spettante viene corrisposto integralmente, al netto di quanto eventualmente già percepito. Gli importi arretrati sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di t.f.r.

Viene, infine, stabilito che, in via del tutto eccezionale, ai soli fini dell'attuale vigenza contrattuale, la validità del c.c.n.l. Uniontessile Confapi (sia per la parte normativa sia per quella economica) viene prorogata di ulteriori 12 mesi, con nuova scadenza fissata per il 31 marzo 2024.

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