Contrattazione

Aumento del 6,5% nel nuovo Ccnl della pesca marittima

di Cristian Callegaro

E' stato sottoscritto il 23 settembre 2022 da Federpesca, Coldiretti impresa pesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca, il verbale di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima del 19 marzo 2019.

Il contratto rinnovato decorre dal 1° gennaio 2022 e ha validità, per la parte normativa ed economica, fino al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

L'aumento retributivo da riportare nella tabella del minimo monetario garantito è fissato nel 6,5% così applicato:
- 3,0% a decorrere dal 1° ottobre 2022
- 3,5% a decorrere dal 1° ottobre 2023

L'incremento avrà incidenza anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.

Al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi, le parti hanno istituito la voce "valore mensa ai fini previdenziali". Tale voce, confermata come soggetta al contributo previdenziale, a decorrere dal 1° ottobre 2022 ammonta a 370,00 euro per mese intero.

A partire dal 1° ottobre 2022, per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d'equipaggio ha diritto a un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione di secondo livello.

Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2022, le imprese della pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a 30 euro lordi mensili. In ogni caso le imprese non aderenti dovranno provvedere all'erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Osservatorio nazionale della pesca marittima e dell'E.b.i. pesca.

I datori di lavoro che avranno infruttuosamente esperito i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello riconosceranno ai lavoratori un'indennità di 30 euro mensili lordi a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria e sino alla scadenza del contratto nazionale stesso. Tale indennità non rientra nelle regole previste dall'articolo 22 (retribuzione).

Dal 1° ottobre 2022 le indennità di perdita di corredo, strumenti professionali e utensili (pesca oceanica) vengono aumentate del 10% per ciascuna figura professionale.

Le parti individuano in Agrifondo il fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore. Una commissione paritetica, che dovrà concludere i lavori entro il 31 gennaio 2023, avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l'adesione allo stesso fondo. In ogni caso le parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al fondo sono le seguenti:
- 1,5% del Mmg (minimo monetario garantito) a carico del lavoratore;
- 1,5% del Mmg a carico del datore di lavoro
- 100% del Tfr per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993
- 3% della retribuzione prevista dal Mmg ai lavoratori assunti prima del 28 aprile 1993.

Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti stipulanti il Ccnl definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 giorni lavorativi antecedenti o nei 20 giorni successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro. Le parti, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero del calendario opzionale delle deroghe alle festività, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del Ccnl, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell'equipaggio, a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Attraverso il verbale di rinnovo le parti firmatarie hanno introdotto una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi individuate dall’articolo 5 del Ccnl. A tal fine sono stati definiti i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni. A tale personale viene inoltre estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati. Entro il 31 gennaio 2023 una commissione tecnica dovrà definire gli ulteriori profili normativi riferiti al personale non imbarcato.

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