Contrattazione

Apprendistato: una mini riforma per rafforzare il link scuola-lavoro

di Giampiero Falasca

Il decreto legislativo destinato a riorganizzare la disciplina dei contratti flessibili dovrebbe contenere una mini riforma dell’apprendistato. Non sarebbe una novità, se si considera che la normativa, solo dal 2011 (quando è stato approvato il Testo Unico, Dlgs 14 settembre 2011, n. 167) è già stata ritoccata più di 10 volte, anche di recente.

Il decreto di riforma sembra orientato a rivedere la disciplina delle forme di apprendistato che, sino ad oggi, hanno funzionato meno: quello finalizzato al conseguimento della qualifica e del diploma, cui accedono anche i ragazzi minorenni a rischio di dispersione scolastica, e quello di alta formazione, pensato per gli studenti universitari e post-universitari.

Questi contratti sono ancora poco utilizzati, nonostante i diversi ritocchi legislativi degli ultimi anni.

Il nodo chiave che sembra frenare il loro utilizzo è quello delle procedure attuative, ancora troppo complesse e frammentate; ogni volta che una norma di legge subordina l’impiego di un contratto al perfezionamento di altri atti (siano essi norme regionali, decreti ministeriali, convenzioni, accordi quadro e così via), il mercato del lavoro reagisce in maniera negativa, allontanandosi da quello strumento.

Da questo punto di vista, le nuove norme sembrano andare nella direzione giusta. Si prevede, infatti, una corposa riduzione degli adempimenti burocratici, allo scopo di consentire, in qualsiasi momento del percorso formativo, di siglare un contratto di apprendistato di primo o terzo livello.

Altra innovazione allo studio riguarda il monte ore di formazione esterna che potrà essere svolta nell’ambito dell’apprendistato di primo livello; il Governo sembra intenzionato a stabilire che lo studente apprendista possa svolgere almeno il 50% del percorso formativo in azienda.

Questo percorso, come già accade oggi, dovrebbe essere regolamentato da un protocollo formativo stipulato tra l’impresa e l’istituto cui è iscritto l’allievo.

Dovrebbe, poi, esserci un ritorno al passato in materia contributiva, con l’azzeramento del prelievo anche per le imprese che superano i 9 dipendenti (che oggi pagano un contributo pari a circa l’11,60%); sarebbe una misura importante, che consentirebbe di fronteggiare la “concorrenza” indiretta del bonus occupazionale riconosciuto dalla legge di stabilità 2015 per tutti i contratti a tempo indeterminato .

Sembra, inoltre, destinato ad essere cancellato il vincolo alla stabilizzazione di un numero minimo di apprendisti (oggi fissato al 20% dei rapporti, per le imprese che superano i 50 dipendenti); questo aspetto, quale che sia la soluzione, richiede una decisione definitiva, visto che non è gestibile una normativa che cambia ogni anno (si pensi solo alla difficoltà di coordinamento con le regole collettive).

Il decreto legislativo dovrebbe, infine, chiarire che le norme sul cosiddetto contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti si applicheranno anche all'apprendistato.

Questo vuol dire che anche gli apprendisti, in caso di licenziamento, saranno soggetti al regime sanzionatorio che esclude la reintegrazione sul posto di lavoro, fatti salvi casi specifici come l’insussistenza del fatto materiale, in caso di recesso disciplinare.

Questo chiarimento è utile a dissipare i dubbi che alcuni esperti avevano sollevato circa l’applicabilità delle nuove regole agli apprendisti, anche se tali dubbi sembravano superabili, visto che l’apprendistato è comunque un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cui si applicano le regole ordinarie (salvo eccezioni), comprese quelle che, tempo per tempo, disciplinano il licenziamento.

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