Agevolazioni

Esonero contributivo: sulle trasformazioni dei contratti a termine necessaria maggiore chiarezza

di Antonio Carlo Scacco

Sulla fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 relativamente alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, l'Inps, con la circolare 17/2015, si è espressa positivamente. La base del ragionamento dell'Istituto previdenziale (che si condivide) sta in una interpretazione teleologica e non meramente letterale della norma: la agevolazione persegue l'obiettivo di promuovere forme di “occupazione stabile” (legge 190/2014 articolo 1, comma 118) e non soltanto la creazione di nuova occupazione.

Ciò consente di superare il divieto imposto dall'articolo 4, comma 12, della legge 92/2012, in base al quale l'incentivo all'assunzione non spetta ove costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro. Il riferimento più immediato è al diritto di precedenza maturato dal lavoratore che abbia svolto nel corso dei 12 mesi precedenti uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi (articolo 5, comma 4-quater, del Dlgs 368/2001).

Ma il divieto di cui all'articolo 4 è funzionalmente diretto alla creazione di “nuova occupazione”, finalità che non sarebbe soddisfatta se l'assunzione fosse la conseguenza dell'adempimento (obbligato) di un preesistente diritto di precedenza maturato dal lavoratore. Rispetto ad esso, invece, il nuovo incentivo risulta pienamente compatibile, in quanto preordinato a favorire non, si ripete, la nuova occupazione, ma la “stabile occupazione”, locuzione nella quale rientra a pieno titolo la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

A ciò si aggiunga che i vincoli previsti dalla stessa legge di stabilità ostativi alla fruizione dell'incentivo concernono la non occupazione del lavoratore nei sei mesi precedenti l'assunzione (presso qualsiasi datore di lavoro), ovvero nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (con il medesimo datore di lavoro), ma in entrambe i casi esclusivamente in forza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La difficoltà sta nella lettera della legge, che parla di agevolazioni riferite a “nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato”, mentre la trasformazione del contratto a termine tecnicamente non può essere considerata tale. Il rispetto della lettera della norma avrebbe obbligato il datore a cessare il contratto a termine e successivamente stipularne un altro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore per avere diritto alla fruizione della agevolazione.

Una soluzione possibile (peraltro suggerita da molti dei primi commentatori), ma certamente non pratica e non rispondente a logici criteri di economicità. La citata circolare dell'Inps peraltro non affronta la questione se non limitandosi ad affermare che “ovviamente” l'agevolazione si applica anche nei casi di “trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.” Forse sarebbe opportuna una interpretazione autentica da parte del Legislatore, ad evitare possibili (e devastanti) censure ad opera della magistratura.

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