Diritto di precedenza nel contratto a termine
Nel caso dei lavoratori stagionali – fermo restando che il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di assunzione – l’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al comma 4 quinquies, dispone che – salve diverse previsioni dei contratti collettivi - il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali: tale diritto, da un lato non opera nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma dall’altro non è soggetto all’anzianità minima di “oltre 6 mesi”. Il successivo comma 4 sexies aggiunge che il diritto di precedenza di cui sopra può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.