L'esperto rispondeContrattazione

Il tetto dei 36 mesi nel contratto di somministrazione

di Alberto Bosco

La domanda

Premesso che anche nel contratto di somministrazione è stabilito il 'tetto' dei 36 mesi di durata complessiva (... sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), quali 'responsabilità' si possono addebitate al datore di lavoro in caso di superamento dei 36 mesi da parte dell'Agenzia?

Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, all’articolo 5, dispone che - fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative - qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato; e aggiunge che ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a termine, pari a 36 mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi a oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. Le Agenzie per il lavoro, alle quali spetta l’assunzione a tempo indeterminato nel caso di superamento del limite temporale massimo di invio in missione del medesimo lavoratore presso la medesima azienda, sono molto attente a far sì che ciò non accada. In ogni caso, l’obbligo di assunzione ricade sull’Agenzia e non sull’utilizzatore, anche se non deve essere esclusa un’eventuale impugnazione del lavoratore somministrato rivolta anche nei confronti dell’utilizzatore, lamentando nei riguardi di quest’ultimo un negozio in frode alla legge ovvero simulato, come una fittizia interposizione di manodopera.

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