L'esperto rispondeContrattazione

Limite di durata della somministrazione

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un'azienda artigiana utilizza dei lavoratori somministrati la società di somministrazione è sempre la medesima ed i lavoratori pure un lavoratore in particolare viene utilizzato oramai da oltre 30 mesi si chiede se come azienda utlizzatrice esiste il limite dei 36 mesi nei confronti di quel lavoratore o se possa utilizzarlo anche oltre tale limite? La questione viene posta solamente come utilizzatore appunto, non entrando nel merito del rapporto tra agenzia e lavoratore.

In relazione al quesito inoltrato dal gentile lettore è opportuno notare che la formulazione dell’articolo 5 co. 4-bis del d.lgs. 368/2001 prima della entrata in vigore della legge 92/2012, prevedeva che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (...) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”. Su tale previsione si inseriva la menzionata legge aggiungendo che ai fini del calcolo del periodo massimo di trentasei mesi, si tiene altresì conto dei “periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti”. Tale norma è stata successivamente oggetto di chiarimento da parte del Ministero del lavoro nella circolare n. 18 del 18 luglio 2012. Il dicastero ne ha sostanzialmente chiarito la ratio, da rinvenirsi nella esigenza di evitare che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, si possano aggirare i limiti all'impiego dello stesso lavoratore con mansioni equivalenti. Tuttavia il limite anzidetto rappresenta un limite alla stipulazione dei contratti a tempo determinato e non già al ricorso alla somministrazione di lavoro. Infatti, come ha meglio precisato il Minlav nel successivo interpello n. 32 del 19 ottobre 2012, il Legislatore con la richiamata disposizione ha inteso incidere sulla disciplina regolatrice del contratto a tempo determinato, non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato, atteso che i due istituti rappresentano degli strumenti di flessibilità differenti. Peraltro l’articolo 22 co. 2 del d.lgs. 276/2003 dispone espressamente che “In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti”, quindi anche con esclusione del limite dei trentasei mesi di cui all’articolo 5 co. 4-bis. In conclusione (stando alla interpretazione ministeriale) raggiunto il limite dei 36 mesi il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche oltre tale limite.

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