L'esperto rispondeContrattazione

Ticket restaurant contratti part time

di Callegaro Cristian

La domanda

Buongiorno, il Ccnl del settore Autorimesse prevede l'erogazione di un ticket restaurant pari a € 5,29 per ogni giorno di effettivo lavoro, in caso di contratto part time per 12/18/20/24 ore settimanali le cui ore giornaliere sono intervallate da una pausa ( si tratta di azienda che svolge servizio di scuolabus all' ingresso e all'uscita delle scuole ) in quale misura devo riconoscere il Ticket restaurant previsto dal Ccnl?

Per effetto dell’accordo 20 giugno 2013 riferito al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse – noleggio autobus – noleggio auto con autista – locazione automezzi viene dalla stessa data regolamentato il ticket restaurant / buono pasto. In particolare, si prevede che «per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente c.c.n.l., espressamente richiamato dall'art. 1 (Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dal 1° luglio 2013 il valore del ticket restaurant sarà pari ad € 5,29 per ogni giornata di effettiva prestazione. Laddove, a livello aziendale, venga fornito un servizio di mensa, il T.R. non sarà riconosciuto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale alla data di sottoscrizione del presente accordo. Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede, ai sensi dell'art. 23 (trasferta) del c.c.n.l. 18 dicembre 2010 il Ticket restaurant/buono pasto non è dovuto». In maniera estensiva, si può ritenere che la locuzione «per ogni giornata di effettiva prestazione» sia da intendersi nel senso che si debba conteggiare una giornata anche se la prestazione nell’ambito della stessa risulti ridotta per effetto di una regime di orario a tempo parziale. Con riguardo al lavoratore assunto a tempo parziale, invero, si vuole porre l’attenzione sull’articolo 31 del ccnl (“Lavoro a tempo parziale”), il quale, per quanto di specifico interesse, prevede quanto segue: - Per il personale assunto a tempo parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del vigente ccnl saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità; - A tale personale compete la retribuzione stabilita per quello a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese; - Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'indennità di trasferta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno; - Ferma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate. L’articolo 31, quindi, prevede che non venga applicato il principio di proporzionalità soltanto nell’ipotesi di corresponsione dell’indennità di trasferta, mentre per tutti gli altri istituti di legge e/o contrattuali troverebbe applicazione lo stesso principio di proporzionalità. In via estensiva si potrebbe ritenere ragionevole - ai fini dell’integrità dell’importo giornaliero – parificare il ticket restaurant / buono pasto all’indennità di trasferta.

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