Contrattazione

Collaborazioni, la semplificazione è ancora lontana

di Stefania Radoccia e Matteo Pollaroli

Lo schema di decreto legislativo sul riordino dei contratti, oggetto dei recenti pareri delle commissioni parlamentari, cambia nuovamente la disciplina del lavoro coordinato, prevedendo l’abrogazione del contratto a progetto. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni che avranno determinate caratteristiche (personalità, continuità, ripetitività e organizzazione della prestazione da parte del committente) si applicherà il regime del lavoro subordinato, fatte alcune eccezioni (tra cui le collaborazioni regolate da contratti collettivi nazionali, non aziendali, le professioni intellettuali riservate, amministratori e sindaci e collaborazioni per associazioni sportive dilettantistiche).
Il parere della commissione Lavoro del Senato è intervenuto con alcuni suggerimenti. Innanzitutto, estendere alla contrattazione aziendale la possibilità di derogare alla legge. Se infatti si deve introdurre un'eccezione di questo tipo, a nostro avviso, a livello aziendale è più efficiente e opportuno selezionare le professionalità che in concreto possono essere escluse dalla subordinazione. Il parere censura, inoltre, la perdurante incertezza della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, perché foriera di contenzioso; a questo proposito, suggerisce di eliminare il requisito della ripetitività e, inoltre, di aggiungere ulteriori eccezioni (tra cui le collaborazioni certificate, quelle stipulate nell'area del recupero crediti, delle ricerche di mercato e della telefonia outbound, alcune tipologie di assistenza, tutte le professioni riservate e i pensionati di vecchiaia). Questi suggerimenti non sembrano, tuttavia, dare un contributo decisivo alla risoluzione del problema dell'incertezza tra autonomia e subordinazione. L'impressione è che lo schema di decreto legislativo viva di una intensa contraddizione tra il tentativo di fornire, da un lato, una definizione di subordinazione ancora legata a clausole generali e a concetti incerti che ne estendono la portata (quali eteroorganizzazione e ripetività) e, dall'altro, il voler sottrarre al campo di applicazione della subordinazione alcune aree eterogenee. Il parere non risolve questa contraddizione, anzi la accentua. Il fatto è che questa riforma appare come una fermata intermedia, cui debba seguire un ulteriore decisivo passaggio, peraltro preannunciato dal parere, per il quale lo schema di Dlgs sarebbe una “anticipazione parziale” del prossimo Testo unico semplificato. L'auspicio è che alla fermata finale si metta ancor più ordine, magari sulla falsariga del Codice semplificato del lavoro, che privilegia una nozione di lavoro economicamente dipendente basato su parametri meno incerti (monocommittenza e livello reddituale determinato). Occorre, infine, notare che nella versione dello schema di decreto presentata al Parlamento la stabilizzazione per le collaborazioni è possibile dal 1° gennaio 2016 e non dall'entrata in vigore del provvedimento e sino al 31 dicembre 2015, com'era previsto in una prima versione. Le imprese dunque non potranno sperare subito nell'estinzione delle pendenze fiscali e contributive (alle quali la Commissione Lavoro suggerisce correttamente di aggiungere quelle assicurative).

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