L'esperto rispondeContrattazione

Disabili in somministrazione

di Alberto Bosco

La domanda

Il nuovo D.Lgs 81/2015 all’art. 34, co. 3, 2° periodo parla dei disabili in somministrazione. Se ho capito bene, in sostanza, prima del D.Lgs 81/15 i somministrati non facevano computo per gli obblighi della L. 68/99 e di conseguenza, un eventuale somministrato disabile non poteva essere valido per assolvere all’obbligo. Con la nuova legge, tutti i somministrati con contratto superiore a 12 mesi fanno computo e di conseguenza, un eventuale somministrato disabile può essere valido per assolvere l’obbligo. E' corretto? Assodato questo mi resta il seguente dubbio: come e da quando si conteggiano i 12 mesi? Nel conteggio dei 12 mesi valgono anche le proroghe?

La norma che interessa il lettore dispone che, in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale previsione è entrata in vigore il 25 giugno 2015 e deve ritenersi – in assenza di istruzioni ministeriali – che quel che conta è la durata complessiva della somministrazione, ai cui fini vanno conteggiate anche le proroghe.

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