Part time e orario di lavoro a turni
L’articolo 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo aver previsto che il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova, dispone che nel contratto è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il co. 3 stabilisce inoltre che, quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui sopra può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Nel caso rappresentato dal lettore si deve quindi ritenere che sia possibile indicare l’orario con riferimento ai turni; meno convincente appare la soluzione del preavviso di 2 giorni lavorativi, previsti invece per l’esercizio delle clausole elastiche, applicabili ad articolazioni con “nastro orario fisso” e per le quali le uniche variazioni, prima o dopo il suo inizio, sono consentite proprio da questa opzione. La norma, con riguardo all’individuazione dell’orario di lavoro fa riferimento infatti al “rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”, e non pare consentire che questi – salvo diverso accordo delle parti – possano essere variati di volta in volta.