L'esperto rispondeContrattazione

Collaborazioni coordinate e continuative

di Andrea Costa

La domanda

Nelle collaborazioni di cui all'art. 409 c.p.c., è possibile pagare il collaboratore con una percentuale ? L'attività consiste nel seguire gli incassi di fatture da parte di clienti greci. Il collaboratore è d'accordo sul compenso a percentuale. Non è un agente, rappresentante di commercio o procacciatore perchè non promuove alcun affare o ricerca nuovi clienti. Ci sono altre possibilità di inquadramento escluso il lavoro dipendente ? Se la legge fosse ancora in vigore, l'inquadramento corretto sarebbe il contratto di associazione in partecipazione ma oggi non è più possibile seguire questa strada.

La risposta al quesito trova il proprio fondamento nel nuovo codice dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act, che, nel fornire una disciplina organica ai contratti di lavoro nel settore privato, ha provveduto a circoscrivere, con maggior precisione, le collaborazioni genuine, con riferimento alle prestazioni d’opera (ex art. 2222 c.c.) ed alle collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 409 c.p.c.), individuando talune presunzioni assolute di subordinazione e le relative eccezioni. Più nello specifico, il d.lgs. n. 81 del 2015 da un lato ha provveduto ad abrogare il contratto di lavoro a progetto - regolato dal d.lgs. n. 276 del 2013 - mentre dall’altro ha fatto salve le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409 del c.p.c. (art. 52 del d.lgs. n. 81). Le previsioni che ricollegano l’individuazione del compenso delle collaborazioni a progetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva non sono pertanto più operative. Nel disciplinare le collaborazioni si ritorna dunque indietro di diversi anni, quando alle parti veniva lasciata ampia libertà di individuazione delle condizioni applicabili, anche con riferimento alla determinazione del corrispettivo; in presenza di co.co.co. genuine, ben può il committente pagare il collaboratore in percentuale, fermo restando che, qualora introdotto, anche a tali fattispecie risulterà applicabile il c.d. compenso orario minimo previsto dalla lett. g), comma 7 dell’art. 1 della legge n. 183 del 2014. La risposta affermativa al quesito è comunque subordinata, come detto, alla sussistenza di una collaborazione genuina. Per poter ritenere legittima tale tipologia di determinazione del compenso occorre pertanto verificare quali siano le condizioni concrete di svolgimento della prestazione. Alla medesima verifica è subordinata la risposta al secondo quesito, in quanto, sulla base delle informazioni a disposizione, non è possibile individuare possibili alternative di inquadramento. In ogni caso si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 81, a far data dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche a quei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, salvo non si rientri nelle ipotesi richiamate nel secondo comma del medesimo articolo che, tra l’altro, fa riferimento alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

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