L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine, causali e CCNL

di Alberto Bosco

La domanda

Il quesito riguarda i contratti a termine stipulati dopo l'entrata in vigore del Dl 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge 78 del 16 maggio 2014 per i quali non è più prevista l'apposizione di una causale. Se il CCNL di settore (ad. es. CCNL Trasporto e spedizione merci) prevede ancora l'apposizione di una causale al contratto a termine è comunque possibile stipulare un contratto a termine acausale? Ci potrebbero essere delle conseguenze al mancato rispetto di quanto previsto nel CCNL, in particolare per quanto riguarda la legittimità del contratto stipulato e l'eventuale fruizione di sgravi contributivi?

L’abolizione delle causali introdotta da una norma di legge “supera” la previsione del contratto collettivo e, conseguentemente, abilita il datore di lavoro a procedere nel solo rispetto della forma scritta e dei limiti di durata (oltre che di quelli numerici). Del resto delle causali non si fa più menzione nemmeno nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Va però ricordato che il Ministero del lavoro ha affermato che, solo per ragioni di trasparenza, è opportuno (ma non obbligatorio) indicare la causale ove si tratti di assunzioni a termine sostitutive, dato che in tal caso non operano i limiti numerici e non è neppure dovuto il contributo addizionale dell’1,40% introdotto dalla Riforma Fornero.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©