L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a progetto e maternità

di Josef Tschoell

La domanda

Un contratto a progetto stipulato il 17/3/2014 e scadente il 15/3/2016 è stato sospeso per sopraggiunta maternità e conseguente impossibilità a completare il progetto, la collaboratrice doveva fare delle analisi di laboratorio chimico interdette alle gestanti dal documento di valutazione dei rischi. La ditta committente ha presentato domanda di astensione anticipata alla DTL. A questo punto sarà la collaboratrice a presentare domanda all'Inps, lo potrà fare solo una volta autorizzata dalla DTL? Al termine della maternità il rapporto potrà proseguire per il periodo residuo e ultimare il progetto?

L'art. 1, comma 791, della L. n. 296/2006 e l'art. 3 del D.M. 12.07.2007 estende il divieto di cui all'art. 17, D.Lgs. 151/2001 anche alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate (comprese le associate in partecipazione) nonché alle lavoratrici esercenti attività libero professionale (prive di Cassa professionale) iscritte alla gestione separata dell'INPS. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della DTL la lavoratrice dovrà presentare immediatamente domanda per l’indennità di maternità. Questa è corrisposta dalla competente Gestione separata, a seguito di apposita domanda (mod. MatGestSep - COD. SR29), che dovrà essere presentata dagli interessati prima dell'inizio del congedo, sia al committente sia alla sede INPS (con modalità telematiche INPS circ. 53/2012), corredata da idonea certificazione. L’art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003 conteneva ancora il diritto che, in caso di gravidanza, la durata del rapporto di lavoro a progetto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Tale norma è stata abrogata dall’art. 52, D.Lgs. n. 81/2015, ma le disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto. Dunque, se il contratto a progetto con la lavoratrice era già in corso alla data del 25.06.2015, potrà essere prorogato e proseguire per ultimare il progetto se ritenuto utile. Si segnala inoltre che il Ministero del lavoro (risposta interpello n. 39/2009) ha ritenuto che laddove venga meno il progetto sotteso al rapporto di collaborazione instaurato - oggettivamente individuabile sulla base del contratto - il rapporto stesso può ritenersi esaurito. Se l'assenza per gravidanza incide negativamente nella realizzazione del progetto di lavoro, può considerarsi in linea con la ratio del contratto e con il principio di corrispettività dello stesso non corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato. Restano comunque ferme le tutele di carattere indennitario previste dal D.M. 12.07.2007.

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