Contrattazione

La procedura di stabilizzazione delle collaborazioni

di Alberto Bosco

A seguito della soppressione degli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (le cui norme continuano ad applicarsi solo ai contratti stipulati entro il 24 giugno 2015), e dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è stato previsto che (alvo poche eccezioni) dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
A tale proposito, la circolare n. 4/2016 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha precisato che le nuove regole di etero organizzazione non si applicano se il collaboratore può attuare una clausola di sostituibilità ove sia impedito a svolgere la prestazione, e che non è possibile la programmazione unilaterale della prestazione circa tempi e luogo di lavoro da parte del committente mentre pare legittima la possibilità di concordare fasce orarie al cui interno il collaboratore, autonomamente, potrà rendere la prestazione nel luogo messo a disposizione del committente.
L'articolo 54 del D.Lgs. n. 81/2015, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non necessariamente anche a tempo pieno) e di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, ha introdotto dal 1° gennaio 2016 una speciale procedura (esperibile anche con riguardo ai rapporti di collaborazione già esauriti), che è così articolata:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere atti di conciliazione (in sede protetta o presso le commissioni di certificazione) con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori non devono recedere dal rapporto, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (e quindi solo per motivi disciplinari).
L'adesione alla procedura “comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”.
In base a quanto precisato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 3 del 1° febbraio 2016:
a) non si potrà beneficiare dell'estinzione di eventuali illeciti già accertati ove la procedura di stabilizzazione sia stata avviata dopo l'accesso ispettivo;
b) l'estinzione degli illeciti non opera per quei rapporti di collaborazione “trasformati” in subordinati che cessino prima di 12 mesi per volontà del datore, salvo il ricorrere delle ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c) invece, se l'accesso ispettivo avviene mentre la procedura di stabilizzazione è in corso (es. è già stata presentata istanza di conciliazione o non sono ancora trascorsi 12 mesi dalla assunzione dei lavoratori), il rispetto delle condizioni dell'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 può determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.
Lo stesso Ministero ha anche precisato che, ferma l'opportunità di svolgere accertamenti con riguardo al personale interessato dalla stabilizzazione solo alla fine della procedura, nel caso in cui siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuale violazioni, gli ispettori notificheranno il verbale evidenziando che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni indicate dall'art. 54 citato, con particolare riguardo al mantenimento del rapporto per almeno 12 mesi.
Va poi evidenziato che (come confermato dal Ministero nella circolare n. 3/2016) la stabilizzazione non inficia la possibilità di godere dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, nel rispetto di tutte le condizioni richieste.

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