di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buongiorno si chiede se in caso di contratti a progetto stipulati in anni passati con scadenza nel corso del 2016, sia possibile portarli a termine senza incorrere in sanzioni, oppure che situazione possiamo prospettare al collaboratore in caso questi non voglia o non possa diventare dipendente, oltre alla apertura della partita iva che però in caso di prestazioni con un'unica azienda si collocherebbe sempre nel lavoro dipendente per gli enti previdenziali.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, nell’abrogare le norme relative al contratto a progetto (articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003) ha tuttavia stabilito che esse “continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.” (articolo 52 co. 1). Dal tenore della citata normativa, pertanto, si evince sia la impossibilità di stipulare, dalla data indicata, nuovi contratti a progetto, sia la possibilità di portare a compimento i contratti a progetto già in essere fino alla loro naturale scadenza. Tale interpretazione è stata confermata dalla circolare del Ministero del lavoro n. 3 del 1 febbraio 2016. A tale contesto normativo occorre tuttavia aggiungere la previsione, contenuta nell’articolo 2 co. 1 del citato decreto legislativo 81/2015 secondo cui :” A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”. Sempre secondo l’interpretazione contenuta nella citata circolare ministeriale, tale ultima disposizione si applica, dal 1 gennaio del 2016, anche alle eventuali collaborazioni a progetto ancora in essere. Quindi, sotto il profilo operativo: a) se si ritiene la vecchia collaborazione a progetto “genuina”, la stessa potrà essere portata a compimento fino alla sua naturale scadenza. E’ necessario però avvertire che la valutazione circa la genuinità della collaborazione dovrà tenere conto, a partire dal 1 gennaio 2016, anche dei più stringenti parametri indicati dal citato articolo 2 co. 1 in presenza (congiunta) dei quali si applica la disciplina del lavoro dipendente (prestazioni esclusivamente personali e continuative etero-organizzate); b) se si ritiene la vecchia collaborazione non “genuina”, le strade elettivamente percorribili potranno essere: a. l’accesso alla procedura di stabilizzazione descritta all’articolo 54 del citato decreto legislativo 81, attraverso l’assunzione del collaboratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle condizioni ivi descritte (in tal caso, ha chiarito il Minlav nella citata circolare, il datore potrà fruire – ricorrendo tutte le altre condizioni previste - dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità per il 2016); b. la trasformazione del contratto a progetto in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tenendo presenti i citati parametri ex art. 2 co. 1 (in presenza dei quali, si ribadisce, una collaborazione soggiace alla disciplina del lavoro dipendente) nonché dei parametri che saranno dettati dal disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo attualmente all’esame delle Aule parlamentari.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©